“PATENTE A PUNTI” PER CHI LAVORA IN CANTIERI EDILI DAL 1° OTTOBRE 2024 – ART. 29, CO. 19, DL N. 19/2024; DM 132/2024; ART. 27, D. LGS N. 81/2008- INL CIRC. 4/2024

30 settembre 2024

Circolare n. 21 del 30 settembre 2024

 

Oggetto:   “PATENTE A PUNTI” PER CHI LAVORA IN CANTIERI EDILI DAL 1° OTTOBRE 2024 – Art. 29, co. 19, DL n. 19/2024; DM 132/2024; Art. 27, D. Lgs n. 81/2008- INL Circ. 4/2024

 

Sintesi:

  • dal 1° ottobre diventa obbligatorio per le imprese e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri edili avere la patente a punti;
  • fino al 31 ottobre sarà possibile presentare a mezzo PEC un’autocertificazione o dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti.
  • dal 1° novembre per poter lavorare sarà necessario averne quanto meno fatto richiesta.

 

L’articolo 29, co. 19, del DL n. 19/2024 (cd. “decreto PNRR”) nel sostituire l’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza sul lavoro, cd. “TUSL”), ha previsto con decorrenza 1° ottobre 2024 l’obbligo del possesso della cd. “patente a punti”, per poter operare nei cantieri temporanei o mobili dove si effettuano i lavori edili o di ingegneria civile di cui all’ampio elenco contenuto nell’All. X del D.Lgs. n. 81/2008.

 La misura è stata attuata dal DM n. 132 del 18/09/2024 del Ministero del lavoro.

Scarica qua: All. X Dlg. 81/2008 – Tipologia delle opere

 

AMBITO APPLICATIVO:

I soggetti tenuti al possesso della patente sono:

-        le imprese (non necessariamente qualificabili come imprese edili),

-        i lavoratori autonomiche operano “fisicamente” nei cantieri.

 

“Lavoratore autonomo” in edilizia: l’art. 89, co. 1, lett. d), del D.Lgs. 81/2008 lo definisce come “persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione”.

Il concetto si discosta, dunque da quello di “professionista” (concetto proprio solo di norme prettamente “fiscali”), facendo riferimento agli artigiani che svolgono l’attività senza l’ausilio di dipendenti/altri artigiani:

-        senza essere soggetto al potere direttivo organizzativo e disciplinare del committente

-      non tenuto a osservare orari di lavoro, con retribuzione riferita al valore dell’opera (non al tempo impiegato)

-        che stipula committente un contratto d’opera (non un contratto di appalto).

 

ESCLUSIONI:

Sono esclusi dall’obbligo

-      i soggetti che effettuano:

  • mere forniture di beni
  • prestazioni di natura intellettuale (dunque tutti i soggetti fiscalmente definiti “professionisti” ingegneri, architetti, geometri, ecc.)

-      le imprese in possesso di qualificazione SOA (art. 100, co. 4, Dlgs. 36/2023) in classifica pari o superiore alla III, a prescindere dalla categoria di appartenenza.

 

REQUISITI

I requisiti per il rilascio della patente sono:

-        l’iscrizione alla CCIAA

-        l’assolvimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal Dlgs. 81/2008

-        il possesso del “DURC” (regolarità contributiva) in corso di validità

-        il possesso del Documento di valutazione dei rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa

-        il possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis, co. 5 e 6, Dlgs. 241/97, nei casi previsti dalla normativa vigente (appalti/subappalti relativi a una o più opere/servizi di importo complessivo annuo > €. 200.000 caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, salvo alcuni casi di esonero)

-        l’avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

 

Il venir meno di uno dei requisiti sussistente al momento della domanda non incide sull’utilizzabilitàdella patente, fatte salve le conseguenze di carattere sanzionatorio o di altro tipo previste dall’ordinamento.

 l’INL nella Circ. n. 4 del 23/09/2024 ha precisato che non tutti i citati requisiti sono richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati; ad esempio, il DVR non è previsto per i lavoratori autonomi e le imprese prive di lavoratori.

 

LA PROCEDURA DA SEGUIRE

La patente è rilasciata in formato digitale accedendo:

-        al portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

-        attraverso SPID personale o CIE,

da parte del legale rappresentante dell’impresa e del lavoratore autonomo.

 L’accesso può avvenire anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all’art. 1 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, ossia i consulenti del lavoro, i commercialisti, gli avvocati e i CAF.

 

IL RILASCIO DELLA PATENTE

Il rilascio da parte dell’Ispettorato nazionale del Lavoro avviene una volta accertato il possesso dei requisiti richiesti e attestati da apposita documentazione prodotta dal responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente.

Il portale in relazione a ciascuna categoria di richiedenti e in considerazione della particolarità delle casistiche, consentirà di indicare anche la “non obbligatorietà” o “l’esenzione giustificata” da un determinato requisito (es: DVR, non previsto per i lavoratori autonomi e le imprese prive di lavoratori).

 

ATTESTAZIONE DEI REQUISITI

Il possesso dei requisiti richiesti può essere dimostrato secondo due modalità semplificate:

-        autocertificazione ex art. 46 del DPR 445/2000 per:

  • iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
  • possesso di DURC valido,
  • possesso della certificazione di regolarità fiscale laddove prevista.

-        dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’art. 47 del DPR 445/2000 per

  • adempimento degli obblighi formativi,
  • possesso di DVR valido
  • designazione del Responsabile servizio prevenzione e protezione, quando previsto.

Non tutti i citati requisiti sono evidentemente richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati, tant’è che il legislatore inserisce, alle lett. d), e) e f), la precisazione “nei casi previsti dalla normativa vigente”. A titolo esemplificativo il DVR non è infatti richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di lavoratori. Con particolare riferimento alla regolarità contributiva e fiscale, di cui alle lettere c) ed e), la dichiarazione attiene alla circostanza di essere in regola con gli adempimenti richiesti dalla relativa disciplina normativa vigente ai fini del rilascio della relativa certificazione.

All’esito della presentazione della domanda sul portale verrà rilasciata e resa disponibile la patente in formato digitale.

 

AUTOCERTIFICAZIONE FINO AL 31 OTTOBRE 2024

 La circ. INAIL n. 4/2024 ha chiarito che, in fase di prima applicazione, è comunque possibile presentare a mezzo Pec una “autocertificazione/dichiarazione sostitutiva” concernente il possesso dei citati requisiti.

Il Portale sarà attivo dal prossimo 1° ottobre, ma è già possibile, utilizzando il modello diffuso dall’Ispettorato, presentare tale autocertificazione/dichiarazione sostitutiva all’indirizzo: dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

Tale dichiarazione ha efficacia fino al 31 ottobre 2024 e vincola il richiedente a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’INL entro la medesima data.

 

A partire dal 1° novembre 2024:

-      non sarà possibile operare in cantiere in forza del possesso della sola autocertificazione/dichiarazione

-   essendo necessario aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale dell’Ispettorato nazionale.

 

 

IL FUNZIONAMENTO DELLA PATENTE

 La patente è dotata di 30 punti iniziali, che possono essere:

-        sia incrementati, su richiesta dell’interessato, fino ad un massimo di 100 punti, al sussistere delle condizioni previste dall’art. 5, DM 132/2024; ciò potrà venire solo una volta implementata la piattaforma informatica, ma con efficacia retroattiva per i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano già in possesso delle citate condizioni

-        sia decurtati, in conseguenza dell’accertamento delle violazioni elencate nell’All. 1-bis del TUSL, risultanti da provvedimenti definitivi, cioè

  • da ordinanze-ingiunzione divenute definitive
  • sentenze passate in giudicato

a carico dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti delle imprese, o dei lavoratori autonomi.

 

In particolare, il citato art. 5, DM 132/2024, dispone che sono attribuiti ulteriori punti in ragione:

-        dell’anzianità di iscrizione alla CCIAA: da un minimo di 3 per le imprese iscritte tra 5 e 10 anni ad un massimo di 10 per le imprese iscritte da oltre 20 anni

-        della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa: fino ad un massimo di 20 crediti

-        ad attività/investimenti/formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro: fino a 30 crediti

 

La Circ. 4 dell’INL riporta le tabelle riferite a incrementi e decrementi tratti tabella allegata al DM 132.

 

SANZIONI

Nell’ipotesi in cui si accerti che un’impresa o un lavoratore autonomo operi in cantiere:

-        senza la patente (o senza il documento equipollente in caso di soggetto straniero)

-        ovvero con una patente dotata di meno di 15 punti

sono previste le sanzioni che riepiloghiamo nella tabella allegata.

 

Scarica qua: Tabella Riepilogativa Sanzioni

 

Se i crediti residui sono inferiori a 15 è previsto l’avvio delle procedure per il loro recupero, in seguito alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’Ispettorato e dell’INAIL

 

REVOCA IN CASO DI ATTESTAZIONE DI REQUISITI INESISTENTI

Qualora venga accertata dall’Amministrazione

-        l’assenza fin dall’inizio

-        di uno dei requisiti dichiarati dall’operatore, necessari per il rilascio della patente,

quest’ultima viene revocata dalla Direzione interregionale territorialmente competente.

Decorsi 12 mesi l’operatore può richiedere il rilascio di una nuova patente.

 

SOSPENSIONE

La sospensione viene adottata in via cautelare dalle sedi territoriali dell’Ispettorato, acquisito eventuale parere non vincolante della Direzione centrale vigilanza e sicurezza sul lavoro, nelle ipotesi in cui si verifichino infortuni:

-        da cui derivi la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008 ovvero al dirigente di cui all’art. 2, comma 1, lett. d), del decreto cit., almeno a titolo di colpa grave;

-        da cui derivi l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile ai medesimi soggetti, almeno a titolo di colpa grave.

La sospensione può durare fino a 12 mesi ed è suscettibile di ricorso amministrativo.

 

Qualora interessati, Vi alleghiamo in formato pdf il fac-simile del modulo da firmare e mandare, allegando documento identità, via Pec a dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it entro il 30 settembre p.v.; dal 01/10/2024 può accedere sul sito del ministero a confermare gli stessi dati, può entrare con lo spid.

Questo nuovo adempimento va fatto entro il 31/10/24.

 

Scarica qua: Fac-simile dell’Autocertificazione / Dichiarazione sostitutiva per il rilascio della patente a crediti.

 

A disposizione porgiamo cordiali saluti.

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