PRINCIPALI NOVITA’ IN MERITO AL DL 9 AGOSTO 2024 N 113 E AL DL 7 MAGGIO 2024 N 60

24 settembre 2024

Circolare n. 20 del 24 settembre 2024

 

Oggetto: PRINCIPALI NOVITA’ IN MERITO:

  • DL 09.08.2024 N. 113 (C.D. DL “OMNIBUS”)
  • DL07.05.2024 N. 60 (C.D. dl “COESIONE”)

 DL 09.08.2024 N. 113 (C.D. DL “OMNIBUS”)

Con il DL 9.8.2024 n. 113, pubblicato sulla G.U. 9.8.2024 n. 186, sono state previste ulteriori disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica (c.d. decreto “Omnibus”).

Il DL 113/2024 è entrato in vigore il 10.8.2024, giorno successivo alla sua pubblicazione.

Di seguito vengono analizzate le novità fiscali contenute nel DL 113/2024.

Il DL 113/2024 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

 

1 Rideterminazione del costo fiscale di partecipazioni e ter­reni – Proroga del termine di adesione al 30.11.2024

L’art. 7 co. 3 del DL 113/2024 ha disposto il differimento, dal 30.6.2024 al 30.11.2024, del termine per optare per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (agricoli ed edificabili) e delle partecipazioni (quotate e non quotate), posseduti dai sog­getti non imprenditori all’1.1.2024.

Si tratta del regime agevolato che consente a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del­l’1.1.2024, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. A) – c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

 

2 Credito d’imposta per sponsorizzazioni in società e associazioni sportive – Proroga per il periodo 10.8.2024 – 15.11.2024

L’art. 4 del DL 113/2024 ha previsto il riconoscimento del credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive, disciplinato dall’art. 81 del DL 104/2020, anche per gli investimenti effettuati nel periodo dal 10.8.2024 (data di entrata in vigore del DL 113/2024) al 15.11.2024.

2.1 Investimenti agevolabili

L’investimento in campagne pubblicitarie deve essere:

  • di importo complessivo non inferiore a 10.000,00 euro;
  • rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi relativi al periodo d’imposta 2023, prodotti in Italia, almeno pari a 150.000,00 euro e non superiori a 15 milioni di euro.

 

I pagamenti devono essere effettuati mediante versamento bancario o postale o altri sistemi di pagamento diversi dal contante previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97 (es. carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Le società e associazioni sportive devono certificare di svolgere attività sportiva gio­vanile.

Il suddetto requisito relativo ai ricavi non trova applicazione qualora l’investimento sia rivolto a soggetti che si sono costituiti a partire dall’1.1.2023.

Sono esclusi dal credito d’imposta gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsoriz­zazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime della L. 398/91.

 

2.2 Modalità di accesso all’agevolazione

Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione occorre presentare un’apposita istanza al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo i termini che saranno definiti con un apposito avviso.

 

2.3 Misura dell’agevolazione

Il credito d’imposta è pari al 50% degli investimenti agevolati, nei limiti delle risorse disponibili (pari a 7 milioni di euro per il 2024) e fermo restando il rispetto del regolamento comunitario “de minimis”.

Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione in misura proporzionale tra i beneficiari del credito d’imposta spettante, con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue.

 

2.4 Utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta è utilizzabile:

  • esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;
  • previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 

3 Regime di favore per i Lavoratori dipendenti frontalieri in Svizzera residenti nei “nuovi” comuni di frontiera

L’art. 6 del DL 113/2024 istituisce un regime speciale per i lavoratori dipendenti frontalieri residenti in alcuni Comuni, specificamente individuati negli allegati 1 e 2 allo stesso DL, che si trovano, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con la Svizzera.

Tali soggetti possono optare per l’applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali locali.

 

4 Associazioni e società sportive dilettantistiche – Operazioni verso i soci – Regime di esclusione IVA

L’art. 3 del DL 113/2024 conferma che le disposizioni di cui all’art. 4 co. 4 del DPR 633/72, che prevedono l’esclusione da IVA per le operazioni di taluni enti associativi verso i loro associati, “possono ritenersi applicabili”:

  • sia da parte delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD);
  • sia da parte delle società sportive dilettantistiche (SSD) senza fine di lucro.

Si ricorda che l’art. 4 co. 4 del DPR 633/72 prevede l’esclusione da IVA per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dietro corrispettivi specifici o contributi supplementari, in conformità alle finalità istituzionali, da parte di talune associazioni, tra cui le ASD, nei confronti dei seguenti soggetti:

  • soci, associati, partecipanti degli enti associativi;
  • associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale e i rispettivi soci, associati o partecipanti, nonché i tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali.

Con la nuova disposizione del DL 113/2024, viene quindi esteso il regime di favore previsto per le ASD anche alle SSD senza fine di lucro, benché si tratti di enti societari. Ciò in virtù di quanto disposto dall’art. 90 co. 1 della L. 289/2002, il quale stabilisce che le disposizioni tributarie riguardanti le ASD si applicano anche alle SSD costituite in società di capitali senza fine di lucro.

 

4.1 Ambito temporale di applicazione

In ogni caso, come precisato dallo stesso art. 3 del DL 113/2024, il regime di esclusione IVA per le operazioni verso i soci si applicherà soltanto fino alla data di entrata in vigore dell’art. 5 co. 15-quater del DL 146/2021, che abroga le suddette disposizioni di favore allo scopo di conformare la normativa nazionale alle disposizioni della “direttiva IVA” (direttiva 2006/112/CE).

Poiché è previsto che l’abrogazione avvenga dall’1.1.2025 (art. 1 co. 683 della L. 234/2021), il regime di esclusione IVA per le operazioni verso i soci si applicherà soltanto fino al 31.12.2024.

 

4.2 Comportamenti pregressi

L’art. 3 co. 1, ultimo periodo, del DL 113/2024 stabilisce che sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti prima della data di entrata in vigore del DL medesimo, ossia prima del 10.8.2024.

In particolare, secondo quanto precisato dalla relativa relazione illustrativa:

  • la modifica normativa non è applicabile alle prestazioni effettuate prima della sua entrata in vigore e già assoggettate al regime di esenzione IVA di cui all’art. 36-bis del DL 75/2023 (ossia per le prestazioni strettamente connesse alla pratica dello sport rese alle persone che praticano lo sport);
  • per effetto delle nuove disposizioni, l’esenzione di cui all’art. 36-bis del DL 75/2023 non si applica alle prestazioni di servizi riconducibili all’art. 4 co. 4 del DPR 633/72.

 

5 Corsi Sportivi Invernali – Aliquota Iva del 5%

 

L’art. 5 co. 1 – 3 del DL 113/2024 prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 5% per:

  • l’erogazione di corsi di attività sportiva invernale, come individuata dalle Federazioni di sport invernali riconosciute dal CONI (es. sci, snowboard, slittino);
  • impartiti, anche in forma organizzata, da soggetti iscritti in appositi albi regionali o nazionali (es. quelli previsti per i maestri di sci).

 

Viene aggiunto a tal fine il nuovo n. 1-septies nella Tabella A, parte II-bis, allegata al DPR 633/72.

La norma specifica che l’aliquota ridotta del 5% si applica per i corsi che non rientrino tra le pre-stazioni:

  • esenti da IVA;
  • escluse da IVA ex art. 4 co. 4 del DPR 633/72, fintanto che tali disposizioni sono in vigore, ossia fino al 31.12.2024 (si veda il precedente § 8), tenendo conto dell’estensione della disciplina di esclusione anche a favore delle SSD in virtù dell’art. 90 co. 1 della L. 289/2002.

 

5.1 Decorrenza

La nuova aliquota IVA del 5% deve ritenersi applicabile a partire dal 10.8.2024, data di entrata in vigore del DL 113/2024.

 

5.2 Comportamenti Pregressi

In base al co. 3 dell’art. 5 del DL 113/2024, i corsi di attività sportiva invernale resi prima dell’entrata in vigore del DL (10.8.2024) si intendono compresi:

  • tra le prestazioni esenti da IVA;
  • qualora ne ricorrano le condizioni, tra quelle escluse da IVA ex art. 4 co. 4 del DPR 633/72, tenendo conto anche dell’estensione dell’esclusione alle SSD in virtù dell’art. 90 co. 1 della L. 289/2002.

 Sono inoltre fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti prima del 10.8.2024.

 

DL 07.05.2024 N. 60 (C.D. DL “COESIONE”)

 

INCENTIVI PER L’AUTOIMPRENDITORIALITÀ

Con gli artt. 17 e 18 del DL 60/2024 vengono introdotti due incentivi all’autoimprenditorialità, denominati “Autoimpiego Centro-Nord Italia” e “Resto al Sud 2.0”.

In particolare, sono ammesse al finanziamento le iniziative economiche finalizzate all’avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva, comprese quelle che prevedono l’iscrizione a Ordini o Collegi professionali.

Le due misure incentivanti sono caratterizzate da una struttura sostanzialmente analoga, che si differenzia per gli importi differenziati e più consistenti per le aree del Mezzogiorno d’Italia.

Sul punto, si evidenzia che l’incentivo regolato dall’art. 18 (“Resto al Sud 2.0”) trova applicazione con riferimento alle Regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.

 

1  Soggetti Destinatari

Le due misure incentivanti sono dirette ai giovani under 35 in possesso di uno dei seguenti requisiti:

  • condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale e di discriminazione, come definite dal Piano nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027;
  • inoccupati, inattivi e disoccupati, nonché disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL). Qualora i destinatari siano disoccupati iscritti al programma “GOL” beneficiari di NASpI, questi possono cumulare i trattamenti in godimento solo in caso di richiesta di erogazione del trattamento di disoccupazione in unica soluzione al fine di utilizzarli come capitale d’avvio da conferire nelle iniziative finanziate.

 

2 Attività Finanziabili

Sono ammissibili a finanziamento innanzitutto gli interventi di sostegno all’investimento, consistenti nella concessione di incentivi per l’avvio delle attività.

Rientrano poi nel novero dei finanziamenti:

  • il tutoraggio, finalizzato all’incremento delle competenze, al fine di supportare i beneficiari nelle fasi di realizzazione della nuova iniziativa;
  • l’erogazione di servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l’avvio delle attività finanziabili.

 

Le attività finanziabili possono essere avviate:

  • sia in forma individuale, mediante apertura di partita IVA per la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attività libero-professionale;
  • sia in forma collettiva, mediante costituzione di società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, nonché società cooperativa o società tra professionisti.

 

Per quanto riguarda le imprese in forma collettiva, si consente la partecipazione anche a soggetti diversi da quelli espressamente indicati dalla norma in esame come destinatari dei finanziamenti. Tuttavia, sono i predetti soggetti under 35 destinatari dei finanziamenti a dover obbligatoriamente esercitare il controllo e l’amministrazione della società.

 

3 Importi degli Incentivi

Il co. 7 degli artt. 17 e 18 del DL 60/2024 individua, come incentivo di maggior interesse per l’avvio delle attività, l’erogazione di un voucher in regime de minimis, non soggetto a rimborso, utilizzabile per l’acquisto di beni, strumenti e servizi per l’avvio delle attività finanziabili.

L’importo massimo è pari a:

  • 30.000,00 euro, per i beneficiari dell’“Autoimpiego Centro-Nord Italia”;
  • 40.000,00 euro, nel caso di “Resto al Sud 2.0” e con riferimento ai territori dell’Italia centrale colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016.

 

Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico, l’importo massimo del voucher è di:

  • 40.000,00 euro, per i beneficiari dell’“Autoimpiego Centro-Nord Italia”;
  • 50.000,00 euro, per i beneficiari di “Resto al Sud 2.0” e i residenti nelle citate aree terremotate del Centro Italia.

 

In alternativa, è possibile beneficiare di un aiuto in regime de minimis:

  • per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000,00 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 65% dell’investimento per l’avvio delle attività finanziabili, per i beneficiari dell’“Autoimpiego Centro-Nord Italia”, ovvero fino al 75% per “Resto al Sud 2.0” e le aree terremotate dell’Italia centrale;
  • per programmi di spesa oltre 120.000,00 euro e fino a 200.000,00 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 60% dell’investimento per l’avvio delle attività finanziabili, per i beneficiari dell’“Autoimpiego Centro-Nord Italia”, ovvero al 70% per “Resto al Sud 2.0” e le aree terremotate dell’Italia centrale.

 

4 Disposizioni Attuative

Gli artt. 17 e 18 del DL 60/2024 demandano ad un apposito decreto interministeriale il compito di fissare i termini, i criteri e le modalità di concessione degli incentivi.

 

A disposizione porgiamo cordiali saluti.

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