Circolare n. 48 del 29 dicembre 2020
Oggetto:
- REGIME FORFETTARIO 2021 – Requisiti di accesso e cause di esclusione;
- OBBLIGO DI TRACCIABILITA’ PER GLI ONERI DETRAIBILI AL 19%;
- EROGAZIONI LIBERALI PER L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19
- TASSO LEGALE
- REGIMI CONTABILI E PERIODICITÀ DELLE LIQUIDAZIONI IVA: MODIFICA LIMITI E LORO SUPERAMENTO NEL CORSO DEL 2020
- PROVVIGIONI DI INTERMEDIAZIONE - APPLICAZIONE RITENUTA D’ACCONTO IN MISURA RIDOTTA IN PRESENZA DI COLLABORATORI: DICHIARAZIONE ENTRO IL 31/12/2020
- VARIE E SCADENZE
1. REGIME FORFETTARIO 2021 – REQUISITI DI ACCESSO E CAUSE DI ESCLUSIONE
Si ricorda che i requisiti che condizionano l’accesso e/o la permanenza nel regime forfettario per il 2021 devono essere verificati sui dati complessivi registrati nel 2020.
Requisiti di accesso
Accedono al regime forfetario i contribuenti che nell’anno precedente hanno, contemporaneamente:
- conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro (se si esercitano più attività, contraddistinte da codici Ateco differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate)
- sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari.
Anche chi inizia un’attività può accedere al regime forfetario, comunicando nella relativa dichiarazione ai fini Iva di presumere la sussistenza dei requisiti.
Cause di esclusione
Non possono accedere al regime forfetario:
- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito
- i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato
- i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi
- gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente
- le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni
- coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).
2. OBBLIGO DI TRACCIABILITA’ PER GLI ONERI DETRAIBILI AL 19%
Con i provv. 16.10.2020 n. 329652 e 329676, l’Agenzia delle Entrate ha emanato le disposizioni di coordinamento tra l’obbligo di comunicare i dati degli oneri detraibili ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata e l’obbligo di sostenere le spese con modalità di pagamento tracciabili affinché si possa beneficiare della detrazione IRPEF del 19%.
Come da nostra circolare n. 3 del 20/01/2020 si ricorda che per effetto dell’art. 1 co. 679 della L. 27.12.2019 n. 160 (legge di bilancio 2020), dall’1.1.2020, la detrazione dall’imposta IRPEF del 19% degli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative spetta soltanto se il pagamento è avvenuto con mezzi tracciabili e documentabili, cioè:
- bonifico bancario o postale;
- altri sistemi di pagamento, diversi dal pagamento in contante, previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97 (es. carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
L’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 431 del 2/10/2020 ha precisato che:
- l’onere si considera sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, indipendentemente dal soggetto che materialmente esegue il pagamento;
- la prova cartacea del pagamento tracciato (es.: ricevuta bancomat, estratto conto, copia del bollettino postale, MAV, copia del pagamento PagoPa) può essere sostituita da apposita annotazione sull’originale del documento di spesa rilasciato dal percipiente, a patto che l’annotazione avvenga a cura del soggetto che cede il bene o presta il servizio.
Questa semplificazione è molto utile quando la transazione è on line o via app/smartphone: invece di produrre la copia dell’estratto conto, la fattura può essere integrata con la dicitura “pagamento avvenuto con mezzi tracciati” a cura dell’emittente, stampata come parte integrante del documento (se apposta con timbro o a mano deve essere controfirmata dall’emittente), non sono ammesse aggiunte manuali del contribuente.
Ai sensi dell’art. 1 co. 680 della L. 160/2019, l’obbligo di tracciabilità non si applica alle detrazioni del 19% spettanti in relazione alle spese sostenute per:
- l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici;
- prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
Sono inoltre escluse dall’obbligo di tracciabilità di cui alla suddetta L. 160/2019 le spese sostenute in relazione ad oneri che danno diritto:
- ad una detrazione d’imposta IRPEF con percentuale diversa dal 19%;
- alla deduzione dal reddito complessivo.
Analogamente, con il provv. 16.10.2020 n. 329652, in relazione agli altri oneri detraibili al 19% diversi dalle spese sanitarie e veterinarie, è stato stabilito che, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall’anno d’imposta 2020, nelle comunicazioni da trasmettere all’Anagrafe Tributaria vanno indicati esclusivamente i dati relativi agli oneri sostenuti con le previste modalità tracciabili.
A titolo esemplificativo, quindi, dal 2020, per beneficiare della detrazione d’imposta, devono essere pagate con modalità tracciabili, oltre alle spese sanitarie e veterinarie, le spese indicate nella seguente tabella.
Scarica qui: Tabella riepilogativa delle spese da pagare con modalità tracciabili.
3. EROGAZIONI LIBERALI PER L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19
L’art. 66 del DL 18/2020 (conv. L. 27/2020) ha previsto agevolazioni per le erogazioni liberali effettuate per finanziare gli interventi di contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID-19, con un regime distinto a seconda che le erogazioni siano effettuate da soggetti non imprenditori, ovvero imprenditori.
Persone fisiche ed enti non commerciali
Per le persone fisiche e gli enti non commerciali spetta una detrazione dall’imposta lorda (IRPEF o IRES) nella misura del 30% per le erogazioni liberali in denaro e in natura:
- effettuate nell’anno 2020;
- in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche e di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
La detrazione spettante non può eccedere 30.000,00 euro.
Titolari di reddito d’impresa
Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono interamente deducibili dal reddito d’impresa.
La deduzione spetta anche per le erogazioni liberali effettuate, sempre con la finalità di contrastare l’emergenza da COVID-19, in favore degli enti religiosi civilmente riconosciuti.
4. DETERMINAZIONE DEL TASSO LEGALE DI INTERESSE ALLO 0,01 %
Con il DM 11.12.2020, pubblicato sulla G.U. 15.12.2020 n. 310, il tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. è stato fissato nello 0,01 % in ragione d’anno.
Il nuovo tasso di interesse legale dello 0,01 % si applica dall’1.1.2021.
5. REGIMI CONTABILI E PERIODICITÀ DELLE LIQUIDAZIONI IVA: SUPERAMENTO DEI LIMITI DI LEGGE NEL CORSO DEL 2020
Si ricorda che il regime di contabilità semplificata è concesso alle imprese individuali e alle società di persone qualora i ricavi conseguiti in un anno intero non abbiano superato € 400.000,00 per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi, e € 700.000,00 per le imprese aventi per oggetto altre attività (allorché i contribuenti svolgano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività il limite dei ricavi da considerare, se vi è separata annotazione dei ricavi per ciascuna attività, è quello relativo all’attività prevalente; se non vi è separata annotazione il limite è sempre di € 700.000,00).
La possibilità di utilizzare tale regime contabile deve esser verificata all’inizio di ciascun anno: qualora i limiti nell’anno precedente vengano superati, si dovrà adottare la contabilità ordinaria; allo stesso modo se si rientra nuovamente nei limiti, si potrà utilizzare la contabilità semplificata.
Si ricorda altresì che i contribuenti che abbiano optato a suo tempo per il regime di liquidazione dell’IVA trimestrale continuano ad usufruire di tale regime (salvo revoca) se nel corso dell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a € 400.000,00 per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, e non superiori ad € 700.000,00 per le imprese aventi ad oggetto altre attività.
6. PROVVIGIONI DI INTERMEDIAZIONE - APPLICAZIONE RITENUTA D’ACCONTO IN MISURA RIDOTTA IN PRESENZA DI COLLABORATORI
La ritenuta del 23%, normalmente da commisurarsi al 50% delle provvigioni, è commisurata al solo 20% dell’ammontare delle provvigioni stesse, qualora i soggetti percipienti si avvalgano in via continuativa nell’esercizio della loro attività, dell’opera di dipendenti o di terzi. L’applicazione della ritenuta ridotta per l’anno successivo è subordinata all’inoltro da parte dell’intermediario al mandante, entro il 31 dicembre, di apposita dichiarazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (D.M. 16 aprile 1983) o pec nel caso di rapporti continuativi oppure entro 15 giorni dalla stipula di nuovi contratti e comunque prima dell’applicazione della provvigione.
7. VARIE SCADENZE
7.1 - Conti visione
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 6, 1° comma DPR 633/72, trascorso un anno senza che i beni consegnati “in visione”, “in prova”, o similari siano stati restituiti diventa obbligatoria l’emissione della fattura.
7.2 - Magazzino
Dall’1/1/2021 per le imprese in contabilità ordinaria scatta l’obbligo della tenuta delle scritture di “magazzino” per coloro che, negli esercizi 2018 e 2019 hanno superato € 5.164.568,99 di ricavi e i € 1.032.913,79 di rimanenze finali.
7.3 - Libri inventari
Si ricorda che è fondamentale per la corretta compilazione del libro inventari l’apposizione della firma e l’indicazione del metodo di valutazione delle rimanenze.
7.4 – Pagamento della retribuzione ai collaboratori (principio di cassa allargata)
Ai fini di una corretta contabilizzazione e della relativa deducibilità fiscale dei costi si ricorda che le retribuzioni relative al mese di dicembre 2020, o più genericamente al periodo 2020, devono essere corrisposte ai collaboratori entro il 12/01/2021.
A disposizione porgiamo cordiali saluti.
Archivio news