NOVITA’ IN TEMA DI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E D’IMPRESA

23 gennaio 2025

Circolare n. 2 del 23 gennaio 2025

 

OGGETTO: NOVITA’ IN TEMA DI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E D’IMPRESA

 

                    

RIMBORSI DI SPESA E RIADDEBITI PER I LAVORATORI AUTONOMI

Il D.lgs. 192/2024, recante “Revisione del regime impositivo dei redditi (Irpef-Ires)” e pubblicato nella Gazzetta ufficiale 16.12.2024, n. 294, dà attuazione ad alcuni  dei  princìpi contemplati all’articolo 5, L. 111/2023, in tema di revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche a decorrere dal 1/1/2025.

L’articolo 54, comma 2, Tuir, come modificato dal citato D.lgs. 192/2014, interviene sui rimborsi analitici, prevedendo che non concorrono alla formazione del reddito imponibile i rimborsi delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente.

In precedenza, erano irrilevanti solo le spese anticipate in nome e per conto del cliente.

Per effetto della modifica, neppure i rimborsi analitici delle spese sostenute per l’esercizio della professione concorrono più alla formazione del reddito né dal lato “attivo” (con conseguente inapplicabilità della ritenuta da parte del committente), né dal lato “passivo” (con conseguente indeducibilità dei costi rimborsati).

Spese non rimborsate

Nell’ipotesi in cui il committente non rimborsi le spese addebitategli, per evitare che in capo al professionista il costo risulti di fatto indeducibile viene introdotta una disciplina analoga a quella prevista, nell’ambito del reddito di impresa, per la deducibilità delle perdite su crediti.

In particolare, si prevede che le spese non rimborsate da parte del committente siano deducibili dalla data in cui:

  •          Il committente ha fatto ricorso o è stato assoggettato a uno degli istituti di regolazione della crisi e dell’insolvenza o a procedure estere equivalenti;
  •          La procedura esecutiva individuale nei confronti del committente sia rimasta infruttuosa;
  •          Il diritto alla riscossione del credito è prescritto.

In ogni caso, per le spese di modesta entità (non superiori cioè a 2.500 euro, incluso il compenso a esse relativo), la deducibilità è riconosciuta se, entro un anno dalla relativa fatturazione, il committente non ha provveduto al rimborso, a partire dal periodo di imposta nel corso del quale scade tale periodo annuale.

L’applicazione di tale novità è espressamente regolamentata, è infatti previsto esplicitamente che, fino al 31.12.2024, i rimborsi addebitati analiticamente al committente ricadono nella vecchia disciplina e, quindi, i costi risultano interamente deducibili ed i compensi tassabili, con obbligo di operare la ritenuta d’acconto ex articolo 25, D.P.R. 600/1973.

 

CRITERIO DI IMPUTAZIONE TEMPORALE PER I COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO

Le somme ed i valori in genere, percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto di imposta (società, imprese individuali e altri professionisti), devono essere imputati al periodo di imposta in cui sussiste l’obbligo per quest’ultimo di effettuazione della ritenuta.

Lo scopo è quello di evitare lo sfasamento temporale tra il momento di effettuazione e quello di scomputo della ritenuta.

È importante sottolineare che nulla cambia rispetto al passato se il cliente è un privato.

Se un privato paga una prestazione tramite bonifico in data 31 dicembre 2024 e la somma è accreditata sul conto del professionista al 2 gennaio 2025, per quest’ultimo il compenso sarà imponibile nel 2025. Viceversa, se il cliente è un sostituto d’imposta il compenso sarà imponibile nel 2024.

OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’

Con l’entrata in vigore della legge di Bilancio 2025 sono divenuti operativi i nuovi obblighi di tracciabilità delle spese di trasferta e di rappresentanza, applicabili ai fini della determinazione dei redditi di impresa di lavoro autonomo e di calcolo della base imponibile Irap dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2024. 

Spese di trasferta

Dal 1/1/2025le spese relative alle prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, quelle di viaggio e trasporto con autoservizi pubblici non di linea (taxi e veicoli a noleggio con conducente) addebitate analiticamente al committente e le medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposte a lavoratori autonomi, saranno deducibili solo se eseguite mediante strumenti tracciabili, rendendo indispensabile un controllo accurato della documentazione fornita dai lavoratori.

La tracciabilità sarà inoltre indispensabile ai fini della non imponibilità di tali somme rimborsate ai dipendenti.

Alla luce di queste novità, le imprese saranno chiamate a implementare procedure di verifica rigorose sui giustificativi prodotti dai dipendenti e a fornire una formazione mirata a tutti i soggetti coinvolti. La corretta gestione dei pagamenti e della documentazione diventa dunque un elemento cruciale per garantire il rispetto delle nuove regole e contenere eventuali costi aggiuntivi.

Spese di rappresentanza per le imprese

Dal 1/1/2025 le spese di rappresentanza e quelle per gli omaggi saranno deducibili solo se sostenute con mezzi tracciabili, sempre nel rispetto dei limiti quantitativi già attualmente fissati.

Si ritiene siano escluse dall’obbligo le spese di pubblicità e di sponsorizzazione.

 

DIVIETO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER PRESTAZIONI SANITARIE

Viene prorogato di un ulteriore trimestre, ossia fino al 31/3/2025, il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie verso i consumatori finali, fino a tale data i soggetti sono tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.

       

A disposizione porgiamo cordiali saluti.

 

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