Scadenze di fine anno

30 dicembre 2019

Circolare n. 21 del 30 dicembre 2019

OGGETTO:

  1. AUTO O BENI CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI O LORO FAMILIARI
  2. TASSO LEGALE
  3. REGIMI CONTABILI E PERIODICITA' DELLE LIQUIDAZIONI IVA: MODIFICA LIMITI E LORO SUPERAMENTO NEL CORSO DEL 2019
  4. PROVVIGIONI DI INTERMEDIAZIONE - APPLICAZIONE RITENUTA D'ACCONTO IN MISURA RIDOTTA IN PRESENZA DI COLLABORATORI: DICHIARAZIONE ENTRO IL 31/12/2019
  5. VARIE E SCADENZE

1. Auto e/o Beni Concesse in godimento a soci e loro familiari

Ricordiamo che nel caso di utilizzo gratuito di beni societari ai soci occorre addebitare il relativo corrispettivo; nel caso più frequente delle auto esso deve essere calcolato facendo riferimento alle tabelle ACI predisposte per la valorizzazione dei “fringe benefit” emettendo fattura entro il 31/12, qualora tale valore non sia stato già inserito nelle buste paga.

Ricordiamo che il pagamento andrà fatto entro il 31/12/2019.

 

2. Diminuzione allo 0,05 % del Tasso legale di interesse

Con il DM 12.12.2019, pubblicato sulla G.U. 14.12.2019 n. 293, il tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. è stato diminuito dallo 0,8% allo 0,05% in ragione d’anno.

Il nuovo tasso di interesse legale dello 0,05 % si applica dall’1.1.2020.

 

3. Regimi contabili e periodicità delle liquidazioni IVA: superamento dei limiti di legge nel corso del 2019 

Si ricorda che il regime di contabilità semplificata è concesso alle imprese individuali e alle società di persone qualora i ricavi conseguiti in un anno intero non abbiano superato € 400.000,00 per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi, e € 700.000,00 per le imprese aventi per oggetto altre attività (allorché i contribuenti svolgano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività il limite dei ricavi da considerare, se vi è separata annotazione dei ricavi per ciascuna attività, è quello relativo all’attività prevalente; se non vi è separata annotazione il limite è sempre di € 700.000,00).

La possibilità di utilizzare tale regime contabile deve esser verificata all’inizio di ciascun anno: qualora i limiti nell’anno precedente vengano superati, si dovrà adottare la contabilità ordinaria; allo stesso modo se si rientra nuovamente nei limiti, si potrà utilizzare la contabilità semplificata.

Si ricorda altresì che i contribuenti che abbiano optato a suo tempo per il regime di liquidazione dell’IVA trimestrale continuano ad usufruire di tale regime (salvo revoca) se nel corso dell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a € 400.000,00 per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, e non superiori ad € 700.000,00 per le imprese aventi ad oggetto altre attività.

 

4. Provvigioni di intermediazione - applicazione ritenuta d’acconto in misura ridotta in presenza di   collaboratori

 La ritenuta del 23%, normalmente da commisurarsi al 50% delle provvigioni, è commisurata al solo 20% dell’ammontare delle provvigioni stesse, qualora i soggetti percipienti si avvalgano in via continuativa nell’esercizio della loro attività, dell’opera di dipendenti o di terzi. L’applicazione della ritenuta ridotta per l’anno successivo è subordinata all’inoltro da parte dell’intermediario al mandante, entro il 31 dicembre, di apposita dichiarazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (D.M. 16 aprile 1983) o pec nel caso di rapporti continuativi oppure entro 15 giorni dalla stipula di nuovi contratti e comunque prima dell’applicazione della provvigione.

 

5. Varie scadenze

 

5.1 - Conti visione

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 6, 1° comma DPR 633/72, trascorso un anno senza che i beni consegnati “in visione”, “in prova”, o similari siano stati restituiti diventa obbligatoria l’emissione della fattura.

 

5.2 - Magazzino

Dall’1/1/2020 per le imprese in contabilità ordinaria scatta l’obbligo della tenuta delle scritture di “magazzino” per coloro che, negli esercizi 2017 e 2018 hanno superato € 5.164.568,99 di ricavi e i € 1.032.913,79 di rimanenze finali.

 

5.3 - Libri inventari

Si ricorda che è fondamentale per la corretta compilazione del libro inventari l’apposizione della firma e l’indicazione del metodo di valutazione delle rimanenze.

 

5.4 – Pagamento della retribuzione ai collaboratori (principio di cassa allargata)

Ai fini di una corretta contabilizzazione e della relativa deducibilità fiscale dei costi si ricorda che le retribuzioni relative al mese di dicembre 2019, o più genericamente al periodo 2019, devono essere corrisposte ai collaboratori entro il 12/01/2020. 

A disposizione porgiamo cordiali saluti.

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