Regime forfetario, la permanenza si valuta sul 2019

30 dicembre 2019

Circolare n. 20 del 30 dicembre 2019

 

 

Oggetto: Regime forfetario, la permanenza si valuta sul 2019

 

Gli elementi che condizionano l’accesso o la permanenza nel regime forfetario per il 2020 richiedono di tener conto dei risultati del 2019.

 I nuovi limiti introdotti dalla legge di bilancio determineranno la fuoriuscita dal regime forfetario dal 2020 per i soggetti che, nel 2019:

  • hanno sostenuto spese per i lavoratori dipendenti e collaboratori superiori, nel loro complesso, a 20.000 euro lordi;
  • hanno percepito redditi di lavoro dipendente e a questo assimilati superiori a 30.000 euro; ove tale limite sia stato superato, si potrà comunque permanere nel regime se, nel 2019, il rapporto lavorativo è cessato e non risultano instaurati nuovi rapporti, oppure percepiti redditi di pensione.

 Occorre accertare che non sia stato superato il limite di 65.000 euro di ricavi e compensi e che non si siano verificate le cause di esclusione introdotte dal 2019 riguardanti:

  • il controllo diretto o indiretto di srl che svolgono attività direttamente o indirettamente riconducibili a quelle esercitate dal contribuente socio in regime forfetario;
  • lo svolgimento dell’attività autonoma in prevalenza in favore dell’attuale o del precedente datore di lavoro o di soggetti a questo riconducibili. 

Tali cause ostative, infatti, vanno verificate al termine del periodo d’imposta in cui il soggetto ha applicato il regime agevolato e, ove accertate, determineranno la fuoriuscita dal regime dall’anno successivo, ossia dal 2020. 

Si ricorda, inoltre, che i soggetti che hanno applicato il regime agevolato nel 2019 pur in presenza di una partecipazione in una società di persone o associazione professionale, devono aver ceduto la partecipazione nel corso dell’anno che si chiude; diversamente, anche questi soggetti passeranno dal 2020 nel regime ordinario. 

Il transito alla contabilità ordinaria o semplificata richiederà, tra l’altro, di operare la rettifica della detrazione IVA a favore per i beni e i servizi non ancora utilizzati o per i beni strumentali ancora potenzialmente ammortizzabili.

La rettifica andrà operata nella dichiarazione IVA del primo anno di applicazione delle regole ordinarie: quindi, per i fuoriusciti dal 2020, la rettifica va effettuata nella dichiarazione IVA 2021 per il 2020. 

Nel passaggio ai regimi ordinari di determinazione del reddito, i ricavi e i compensi e le spese con manifestazione finanziaria successiva alla fuoriuscita dal regime forfetario concorreranno alla formazione del reddito nell’annualità in cui vengono, rispettivamente incassati o pagati

A disposizione porgiamo cordiali saluti.

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