Proroga dei versamenti per i contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)

05 luglio 2019

Circolare n. 12 del 5 luglio 2019

Oggetto: Proroga dei versamenti per i contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)

In sede di conversione del DL 30.4.2019 n. 34 (c.d. “decreto crescita”), è stata disposta la proroga al 30.9.2019 dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA:

  • che scadono nel periodo dal 30.6.2019 al 30.9.2019;
  • a favore dei contribuenti che svolgono attività interessate dai nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), che hanno sostituito gli studi di settore, di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017 e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).

Soci di società e associazioni “trasparenti”

La disposizione del “decreto crescita” stabilisce che la proroga in esame interessa anche i soggetti che:

  • partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
  • devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

 

Pertanto, possono beneficiare del maggior termine di versamento anche:

  • i soci di società di persone;
  • i collaboratori di imprese familiari;
  • i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
  • i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);
  • i soci di società di capitali “trasparenti”;
  • confermata con risoluzione del 28/06/2019 n. 64 la proroga anche per i contribuenti minimi e forfettari la cui attività ha un ISA di riferimento.

Contribuenti per i quali ricorrono cause di esclusione dagli isa

La disposizione del “decreto crescita” non prevede invece espressamente che la proroga si ap­pli­chi anche:

  • ai soggetti per i quali operano cause di esclusione dagli ISA, diverse da quella rappre­sentata dalla dichia­razione di ri­cavi o compensi di ammontare superiore al suddetto limite di 5.164.569,00 euro (es. inizio o cessazione attivi­tà, non normale svolgimento dell’attività, deter­minazione forfet­ta­ria del reddito, ecc.);

Contribuenti “estranei” agli ISA

Per i soggetti che non possono rientrare nella proroga dei versamenti, riman­gono quindi fermi i termini ordinari:

  • dell’1.7.2019 (in quanto il 30 giugno è domenica), senza maggiorazione di interessi;
  • ovvero del 31.7.2019 (30 giorni successivi all’1.7.2019), con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

Si tratta, ad esempio:

  • delle persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo, neppure tra­mite partecipazione a società o associazioni “trasparenti”;
  • dei contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati approvati gli ISA;
  • dei contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati ap­pro­vati gli ISA, ma che dichiarano ricavi o compensi superiori al previsto limite di 5.164.569,00 euro;
  • degli imprenditori agricoli titolari solo di reddito agrario.

Versamenti che rientrano nella proroga

Rientrano nella proroga al 30.9.2019 prevista dal “decreto crescita” i versamenti:

  • risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA;
  • che scadono nel periodo dal 30.6.2019 al 30.9.2019.

Al riguardo, deve ritenersi che la proroga si applichi:

  • a tutti i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi;
  • anche ai versamenti la cui scadenza è collegata a quella prevista per le imposte sui redditi.

 

Rientrano quindi nella proroga i versamenti riguardanti, in particolare:

  • il saldo 2018 e l’eventuale primo acconto 2019 dell’IRPEF;
  • il saldo 2018 e l’eventuale primo acconto 2019 dell’IRES;
  • il saldo 2018 e l’eventuale primo acconto 2019 dell’IRAP;
  • il saldo 2018 dell’addizionale regionale IRPEF;
  • il saldo 2018 e l’eventuale acconto 2019 dell’addizionale comunale IRPEF;
  • il saldo 2018 e l’eventuale primo acconto 2019 della “cedolare secca sulle locazioni”;
  • il saldo 2018 e l’eventuale primo acconto 2019 dell’imposta sostitutiva del 5% dovuta dai lavoratori autonomi e dagli im­pren­ditori individuali che adottano il regime dei c.d. “contribuenti minimi” (art. 27 del DL 98/2011);
  • il saldo 2018 e l’even­tuale primo ac­conto 2019 dell’imposta so­­­sti­tutiva (15% o 5%) dovuta dai lavoratori autonomi e dagli im­pren­ditori individuali rientranti nel regime fiscale forfettario ex
    L. 190/2014;
  • le altre imposte sostitutive o addizionali che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;
  • il saldo 2018 e l’eventuale primo acconto 2019 delle imposte patrimoniali dovute da parte delle persone fisiche residenti che possiedono immobili e/o at­ti­vità finanziarie all’estero (IVIE e/o IVAFE).

Versamento dell’IVA per l’adeguamento agli ISA

La proroga al 30.9.2019 si applica anche al versamento dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA.

Ai sensi dell’art. 9-bis co. 10 del DL 50/2017, tale versamento deve infatti avvenire entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

Versamento dei contributi INPS di artigiani, commercianti e professionisti

In relazione ai contribuenti che possono beneficiare della proroga in esame, il termine del 30.9.2019 si applica anche al versamento del saldo per il 2018 e del primo acconto per il 2019 dei contributi dovuti da artigiani, commer­cianti e professionisti iscritti alle relative Ge­stio­ni separate dell’INPS.

Ai sensi dell’art. 18 co. 4 del DLgs. 241/97, infatti, tali contributi devono essere versati entro i ter­mini previsti per il pagamento dell’IRPEF.

Soci di srl “non trasparenti”

Analogamente a quanto era stato chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 16.7.2007 n. 173 in re­lazione ad una pregressa proroga riguardante i soggetti interessati dagli studi di settore, il differimento al 30.9.2019 dovrebbe applicarsi anche in relazione ai contributi INPS dovuti dai soci di srl, artigiane o commerciali:

  • interessate dalla proroga in esame;
  • ma che non applicano il regime di “trasparenza fiscale”.

 

Infatti, poiché tali soci determinano l’ammontare dei contributi dovuti su un reddito “figurativo” pro­por­zionale alla loro quota di partecipazione nella società, potranno procedere al versamento dei contributi solo successivamente alla scelta operata dalla società stessa in ordine all’adeguamento alle risultanze degli ISA.

Tuttavia, in base a quanto era stato chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 25.9.2013 n. 59 sempre con riferimento agli studi di settore, il differimento è limitato al versamento dei suddetti contributi INPS, mentre le imposte dovute (es. IRPEF e relative addizionali, cedolare secca) rimangono “ancorate” alle ordinarie scadenze, in quanto non dipendono direttamente dal reddito dichiarato dalla società partecipata.

Versamento dei contributi alla Cassa di previdenza e assistenza dei geometri

La proroga al 30.9.2019 dovrebbe applicarsi anche alla contribuzione dovuta dai geometri alla relativa Cassa di previdenza e assistenza (Cassa Geometri).

In relazione a tali professionisti, infatti:

  • la liquidazione dei contributi dovuti avviene mediante la compilazione del quadro RR, sezione III, del modello REDDITI PF 2019;
  • le relative scadenze di versamento sono, come regola generale, unificate con quelle fiscali.

Versamento del saldo IVA 2018

I soggetti passivi IVA possono effettuare il pagamento del saldo IVA per il 2018 (derivante dal modello IVA 2019), se non effettuato entro il termine ordinario del 18.3.2019 (in quanto il giorno 16 cadeva di sabato), entro:

  • l’1.7.2019 (in quanto il 30 giugno cade di domenica), maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni me­se o frazione di mese successivo al 18.3.2019;
  • oppure il 31.7.2019, applicando l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% sull’importo dovuto già maggiorato dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese suc­­cessivo al 18.3.2019 e fino all’1.7.2019.

 

Il “decreto crescita” prevede espressamente che la proroga al 30.9.2019 si applichi anche ai versamenti derivanti dalla dichiarazione IVA.

Pertanto, i soggetti che non hanno versato il saldo IVA 2018 entro il 18.3.2019 e che rientrano nell’ambito applicativo della proroga possono beneficiare del differimento al 30.9.2019 anche per il versamento del saldo IVA. Al riguardo dovrà però essere chiarito se l’applicazione della maggiora­zione dello 0,4% per ogni me­se o frazione di mese successivo al 18.3.2019 debba avvenire fino al 30.9.2019 o se possa “fermarsi” all’1.7.2019.

Versamento del diritto annuale alle camere di commercio

Ai sensi dell’art. 8 del DM 11.5.2001 n. 359, il diritto annuale per l’iscrizione o l’an­no­­tazione nel Registro delle imprese deve essere versato entro il ter­mi­ne previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

Pertanto, deve ritenersi che anche tale versamento possa beneficiare della proroga al 30.9.2019, ricorrendone le condizioni.

Opzione per la rateizzazione dei versamenti

Il differimento al 30.9.2019 del termine per i versamenti ha però l’effetto, in caso di opzione per la rateizzazione di cui all’art. 20 del DLgs. 241/97, di comprimere a tre il numero massimo delle rate, scadenti:

  • per i contribuenti titolari di partita IVA, il 30.9.2019, il 16.10.2019 e il 18.11.2019 (poiché il giorno 16 cade di sabato);
  • per i contribuenti non titolari di partita IVA, il 30.9.2019, il 31.10.2019 e il 2.12.2019 (poiché il 30 novembre cade di sabato).

A tale proposito facciamo presente che il nostro Studio provvederà ad inviare il prospetto versamenti ed eventualmente ove richieste le tre rate entro la chiusura estiva dello Studio prevista indicativamente nella settimana tra il 5/8 ed il 9/8, in modo tale da lasciare ai clienti il tempo necessario per organizzarsi con i pagamenti in scadenza al 30/09 p.v.

Ovviamente tale prospetto potrebbe subire delle variazioni in caso di maggiori versamenti necessari per un eventuale adeguamento all’ISA.

 

Alleghiamo inoltre un una scheda che riepiloga i dati e le informazioni necessarie al nostro Studio per la compilazione della dichiarazione dei redditi modello REDDITI 2019, relativa all’an­no 2018, delle persone fisiche.

Allegati:

Scheda riepilogativa per Modello Redditi 2019 anno d’imposta 2018 Persone Fisiche.

A disposizione porgiamo cordiali saluti.

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