Novità Fiscali URGENTI

15 novembre 2019

Circolare n. 16 del 15 novembre 2019

 

Oggetto:   

  1. F24 FISCO ON LINE
  2. TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI
  3. RIAPERTURA TERMINI DI PAGAMENTO PER LA ROTTAMAZIONE CARTELLE
  4. BONUS AGGREGAZIONI
  5. ACCONTI 2019

 

  1. F 24 on line anche per i crediti del sostituto di imposta

Al fine di contrastare le indebite compensazioni, l’art.3 comma 2 del D.L. 124/2019, estende ai crediti maturati dal sostituto di imposta l’obbligo di presentare il modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel).

Tale obbligo, la cui entrata in vigore già per il prossimo 18/11 sarebbe in palese contrasto con lo Statuto del Contribuente, per il quale i nuovi adempimenti fiscali non possono aver efficacia prima del decorso di 60 giorni dall’adozione del provvedimento che li ha introdotti, sussiste esclusivamente quando il sostituto di imposta deve effettuare delle compensazioni esterne o orizzontali, vale a dire con debiti di diversa natura (es. IVA, INPS, ecc.),  utilizzando crediti del sostituto di imposta  (es. eccedenze di versamento delle ritenute o addizionali, bonus IRPEF, crediti derivanti da mod.730, ecc.) maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2019 (cioè con periodo di riferimento 2019).

Tenuto conto che le deleghe F24 del sostituto di imposta sono quelle che, normalmente, predispone il consulente del lavoro, consigliamo di prendere contatto direttamente con tale professionista per verificare l’eventuale obbligo di osservanza del nuovo adempimento, soprattutto con riferimento al “Bonus Renzi”.

  1. Trasmissione Telematica dei corrispettivi

A partire dall'1.1.2020, la generalità dei soggetti passivi IVA che effettua operazioni al dettaglio di cui all'art. 22 del DPR 633/72 sarà tenuta ad adempiere gli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015, fatte salve specifiche ipotesi di esonero.
Gli obblighi si applicano già, dall'1.7.2019, per i soggetti che nel 2018 hanno realizzato un volume d'affari superiore a 400.000 euro.

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri sostituiscono:

  • l'obbligo di registrazione dei corrispettivi ai sensi dell'art. 24 co. 1 del DPR 633/72;
  • le modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale mediante scontrino o ricevuta, fermo restando l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.

Gli esoneri riguardano:

  • Operazioni ex art. 2 del DPR 696/96 (es. cessioni di tabacchi, di giornali quotidiani, periodici e libri, vendite per corrispondenza, somministrazioni presso mense aziendali, ecc.)
  • Operazioni ex DM 13.2.2015 (servizi connessi alla duplicazione della patente, ecc.)
  • Servizi elettronici, di telecomunicazione e teleradiodiffusione resi a privati
  • Prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, certificate mediante biglietto di trasporto
  • Operazioni collegate e connesse a quelle di cui all'art. 1 lett. a) e b)
  • Operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72 effettuate "in via marginale" rispetto a quelle  di cui alle lett. a) e b)
  • Operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72 effettuate in via marginale rispetto a quelle soggette all'obbligo di fatturazione
  • Operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale
  • Operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72, diverse dalle cessioni di benzina e gasolio, effettuate "in via marginale" dagli esercenti impianti di distribuzione carburante

Si considerano effettuate in via marginale le operazioni i cui ricavi o compensi non superano l'1% del volume d'affari 2018.

Per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati, i soggetti interessati sono tenuti ad utilizzare:

  • i registratori telematici di cui al provv. 182017/2016 (ovvero i registratori di cassa appositamente adattati secondo le prescrizioni delle specifiche tecniche);
  • la procedura web gratuita messa a disposizione sul portale Fatture e Corrispettivi, in apposita area riservata, utilizzabile anche mediante dispositivi mobili (provv99297/2019).

In caso di esito negativo dell'invio, le informazioni si considerano non trasmesse, e gli esercenti sono tenuti a effettuare l'invio del file corretto entro i 5 giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto.

I dati dei corrispettivi giornalieri devono essere trasmessi entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.

Per i primi sei mesi di vigenza dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi le sanzioni di cui all'art. 2 co. 6 del DLgs. 127/2015 non si applicano se il soggetto passivo trasmette i dati entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta).

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sostituiscono l'assolvimento degli obblighi di certificazione fiscale. Tuttavia, ciò non implica l'esonero da qualsiasi obbligo di documentazione delle operazioni. I soggetti interessati, infatti, sono tenuti a emettere il "documento commerciale" di cui al DM 7.12.2016, salvo che sia emessa fattura (ordinaria o semplificata).
Il documento costituisce titolo per l'esercizio dei diritti di garanzia contro i vizi della cosa venduta o dei diritti derivanti da altre tipologie di garanzia.
Resta fermo l'obbligo di emissione della fattura, ove richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.

Il documento commerciale emesso con l'indicazione del codice fiscale o della partita IVA dell'acquirente assume validità anche ai fini fiscali, vale a dire che è idoneo ai seguenti ai fini:

  • deduzione delle spese agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi;
  • deduzione e detrazione degli oneri rilevanti ai fini IRPEF;
  • applicazione della fatturazione differita.

 L'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica non ricorre laddove i corrispettivi siano documentati mediante fattura (cfr. risposta interpello 149/E/2019).

Si invitano i signori contribuenti, che rientrano in tale obbligo, a dotarsi in tempo utile degli appositi strumenti per poter assolvere l’obbligo medesimo.

  1. Riapertura termini di pagamento per la rottamazione cartelle

E’ stata introdotta la possibilità di pagare entro il 2 dicembre (il 30 novembre cade di sabato) la rata già scaduta alla fine di luglio. Il decreto legge fiscale approvato dal Governo rimette in termini tutti i debitori che hanno presentato istanza di rottamazione-ter entro la fine dello scorso mese di aprile. La rimessione in termini riguarda anche i soggetti che avevano presentato istanza di rottamazione-bis, che avessero rispettato o meno la scadenza del 7 dicembre 2018.

Se il debitore ha già versato, ma in ritardo, la rata di luglio, non deve fare nulla poiché è automaticamente rimesso in termini.

Anche alla nuova scadenza del 2 dicembre si applica la sanatoria dei ritardi non superiori a cinque giorni, assicurata alla generalità delle rate dell’articolo 3, comma 14 bis, Dl 119/2018. Sommando tale “moratoria” si giunge alla scadenza del 7 dicembre che, cadendo di sabato, dovrebbe slittare automaticamente a lunedì 9 dicembre.

  1. Bonus aggregazioni

Nuova edizione del bonus fiscale per le aggregazioni aziendali: nell’articolo 11 del decreto crescita (Dl 34/19) è prevista l’agevolazione per favorire l’incremento della dimensione delle imprese tramite operazioni straordinarie di fusione, scissione o conferimento di azienda.

Per ottenere l’agevolazione è necessario eseguire una aggregazione aziendale tra soggetti estranei tra loro, nel senso che la norma non intende favorire riorganizzazione del gruppo societario ma una nuova realtà risultante dall’unione di soggetti terzi. In questo senso, non è possibile beneficiare del bonus se le società che partecipano alla aggregazione sono controllate (anche indirettamente) dallo stesso soggetto.

L’operazione di aggregazione, deve avvenire tra il 1° maggio 2019 e il 31 dicembre 2022.

Un bene che risulta rivalutato, per effetto di una fusione eseguita nel mese di settembre 2020, verrà ammortizzato, con riconoscimento fiscale del maggior valore solo nel 2021.

Il bonus decade in caso di cessione dei beni che sono stati rivalutati o di esecuzione di ulteriori operazioni straordinarie entro i primi quattro periodi dalla effettuazione della operazione. Qualora nel lasso temporale sopra richiamato siano ceduti i beni rivalutati scatta la decadenza dal bonus con effetto retroattivo. Ciò significa che nel periodo di cessione dovrà essere eseguita una variazione in aumento dell’importo di quanto è stato dedotto negli anni precedenti per effetto dell’agevolazione.

  1. Acconti 2019

Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese in regime di trasparenza fiscale assoggettate a ISA, i versamenti di acconto dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP, sono effettuati in due rate, ciascuna nella misura del 50%. E’ quanto prevede il decreto fiscale 2020 che, di fatto, fissa l’acconto per il 2019 al 90% anziché, al 100%.

La riduzione degli acconti d’imposta per i soggetti ISA sono confermate per il 2019, ma non per il 2020.

E’ fatto salvo quanto eventualmente già versato per l’esercizio in corso con la prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell’acconto dovuto in caso di versamento unico.

Solo per i soggetti ISA e per coloro che partecipano a soggetti ISA in regime di trasparenza, l’acconto viene rimodulato in due rate ciascuna pari al 50%.

La decorrenza è dal 2019, per cui la situazione che si può presentare è la seguente:

  • chi ha già versato la prima rata pari al 40%, verserà, entro il 2 dicembre, la seconda rata non più pari al 60% ma al 50%, per cui verserà, in tutto, il 90%;
  • chi versa solamente la seconda rata verserà, sempre entro il 2 dicembre, il 90% (anziché il 100%).

Resta però un dubbio: è applicabile anche ai soggetti forfettari?

In linea teorica sì, essendo questi soggetti interessati dalla proroga prevista per i contribuenti ISA, ma sarebbe opportuno un chiarimento in proposito.

Il nostro Studio sta già predisponendo ed invierà ai clienti i nuovi acconti rimodulati secondo quanto sopra.

  

A disposizione porgiamo cordiali saluti.

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