Le misure in materia di lavoro nel decreto “Cura Italia”

20 marzo 2020

Circolare n. 11 del 20 marzo 2020

 

Oggetto:   Le misure in materia di lavoro nel decreto “Cura Italia”

Con il DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. decreto “Cura Italia”), il Governo ha inteso emanare misure urgenti per far fronte all’emergenza derivante dalla diffusione epidemiologica del Coronavirus.

Tra le disposizioni inserite nel provvedimento sono numerose quelle che riguardano l’ambito lavoristico e previdenziale. Tra quelle di maggior interesse si segnalano:

  • un ampliamento dell’accesso agli ammortizzatori sociali e alle misure di sostegno al reddito;
  • l’erogazione di una serie di indennità per lavoratori dipendenti di alcuni settori, autonomi, collaboratori e professionisti;
  • l’equiparazione del periodo di quarantena alla malattia;
  • la proroga dei termini per la presentazione delle domande di disoccupazione NASPI, DIS-COLL e disoccupazione agricola;
  • la previsione di un congedo speciale o, in alternativa, la fruizione di un bonus baby sitting;
  • il divieto di licenziamento collettivo o per giustificato motivo oggettivo;
  • la sospensione dei termini per l’accesso alle prestazioni INAIL.

 

1 INDENNITÀ PER I LAVORATORI DIPENDENTI, AUTONOMI, COLLA­BORA­TORI E PROFESSIONISTI

Gli artt. 27, 28, 29, 30, 38 del DL 18/2020 riconoscono un’indennità di 600,00 euro per il mese di marzo 2020, non soggetta a IRPEF, alle seguenti categorie di soggetti:

  • liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23.2.2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Ge­stione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbli­ga­torie;
  • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali INPS (artigiani; commercianti; coltivatori diretti, coloni e mezzadri), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbliga­torie;
  • lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno ces­­sato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l’1.1.2019 e il 17.3.2020, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17.3.2020;
  • operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
  • lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, non titolari di pensione, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un red­dito non superiore a 50.000,00 euro.

Le indennità non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cit­tadinanza.

 

2 CONGEDO SPECIALE E BONUS BABY SITTING

Il DL 17.3.2020 n. 18 al Capo II, contenente norme speciali in materia di riduzione dell’orario di la­voro e di sostegno ai lavoratori, ha previsto all’art. 23 uno speciale congedo per i genitori (anche affidatari) lavoratori dipendenti del settore privato, quelli iscritti alla Gestione separata INPS e i lavoratori au­to­nomi iscritti all’INPS fruibile dal 5.3.2020 in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.

Il congedo, con durata massima di 15 giorni, è previsto per i figli di età non superiore ai 12 anni. L’indennità è determinata al 50%:

  • per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, della retribuzione, calcolata secondo quan­to previsto dall’art. 23 del DLgs. 151/2001, ad eccezione del co. 2 del medesimo articolo. I periodi sono coperti da contribuzione figurativae gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli artt. 32 e 33 del citato DLgs., fruiti dai genitori durante tale periodo, sono convertiti nel congedo speciale in questione;
  • per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, per ciascuna gior­nata indennizzabile, di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità;
  • per i genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS, per ciascuna giornata indennizzabile, della re­tri­buzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipo­logia di lavoro autonomo svolto.

La fruizione del congedo è alternativa tra i genitori: la madre o il padre ne potranno fruire solo se l’al­tro genitore non sia beneficiario di altri strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o non sia disoccupato o non lavoratore.

Ferma restando l’estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all’art. 24 del DL, il limite di età di 12 anni non opera in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4 co. 1 della L. 104/92, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a ca­rattere assistenziale.

In alternativa al congedo speciale è prevista la possibilità di godere di un bonus per l’acquisto di ser­vizi di baby sitting nel limite massimo complessivo di 600,00 euro, erogato mediante libretto fami­glia, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui sopra.

Il bonus è riconosciuto:

  • anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da par­te delle rispettive casse di previdenza del numero dei beneficiari;
  • nel limite massimo complessivo di 1.000,00 euro per i dipendenti del settore sanitario, pub­bli­co e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, nonché per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

 I dipendenti del settore privato con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, se nel nucleo familiare non vi è altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o ces­sazione dell’attività lavorativa o non lavoratore, godono invece del diritto di astenersi dall’at­tività lavo­rativa:

  • senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa;
  • con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

 

3 DIVIETO DI LICENZIAMENTO

All’art. 46 del DL 18/2020 è prevista, dalla data di entrata in vigore del decreto e per 60 giorni, la pre­clusione dell’avvio di procedure di licenziamento collettivo (con sospensione delle procedure pen­denti avviate successivamente al 23.2.2020) e dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (art. 3 della L. 604/66).

 

4 QUARANTENA EQUIPARATA ALLA MALATTIA

L’art. 26 del DL 18/2020 prevede l’equiparazione della quarantena alla malattia.

Per il lavoratore del settore privato infatti, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuto a COVID-19viene gestito co­me malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e, inoltre, non è computabile ai fini del comporto.

In questo caso, il medico curante redige il certificato di malattia indicando gli estremi del prov­ve­dimento dell’operatore di sanità pubblica che ha dato origine alla quarantena.

Fino al 30.4.2020, il periodo di assenza per i lavoratori in condizioni di disabilità grave o esposti a specifiche condizioni di rischio è equiparato al ricovero ospedaliero.

Inoltre, in deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro e dell’Istituto pre­videnziale sono posti a carico dello Stato.

 

A disposizione porgiamo cordiali saluti.

 

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