Fattura elettronica immediata e differita

02 agosto 2019

Circolare n. 13 del 2 agosto 2019

Oggetto: Fattura elettronica immediata e differita

Ormai dal 1° gennaio 2019 tutte le fatture emesse, a seguito di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate, tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, sono fatture elettroniche, sia quando le parti sono due soggetti IVA – B2B, sia quando l’operatore IVA fattura ad un consumatore finale – B2C.

Fattura elettronica immediata

La fattura immediata è emessa, per ciascuna operazione imponibile, generalmente dal soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione di servizio. La fattura si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.

Il Decreto Legge 30 aprile 2019 n.34 (Decreto crescita), convertito nella Legge 28 giugno 2019 n.58, all’art.12-ter ha modificato tale norma prevedendo che:

“A decorrere dal 1° luglio 2019 la fattura elettronica può essere trasmessa entro 12 giorni (anziché 10) dal momento di effettuazione dell’operazione di cessione del bene o di prestazione del servizio.”

Ricordiamo che, ai sensi dell’art.6 del D.P.R. 633/1972, nel caso della cessione di un bene l’operazione si considera effettuata all’atto della consegna del bene stesso, mentre nel caso dei servizi e delle attività professionali, l’operazione si considera effettuata all’atto dell’incasso del corrispettivo/compenso.

Quindi, come chiarito dalla circolare 14/E del 17/6/2019 dell’Agenzia delle Entrate, la data da indicare nelle fatture immediate è quella di effettuazione delle operazioni, mentre la data di emissione/trasmissione verrà assegnata dallo SdI.

Fattura elettronica differita

Per quanto riguarda la fatturazione differita, le regole di emissione fino ad oggi conosciute non sono cambiate e pertanto, anche per le prestazioni di servizi effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, potrà essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, al più tardi entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, con esigibilità dell’IVA con riferimento al periodo di effettuazione dell’operazione; ciò significa che l’Iva sulle fatture differite va liquidata con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione (nell’esempio che segue va liquidata con riferimento al  mese di agosto).

La norma di riferimento è l’art. 21, comma 4, lett. a) del D.P.R. 633/72; secondo tale disposizione:

“per le cessioni di beni la cui consegna e spedizione risulta da documento di trasporto ….., nonché per le prestazioni di servizio individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime”.

Pertanto, nei casi in cui la data dell’operazione è già individuata da un documento commerciale per le cessioni di beni – DDT o anche da altri documenti idonei, sarà possibile differire l’invio della fattura elettronica e superare, tra l’altro, il problema delle vacanze estive e della “chiusura per ferie” .

In merito alle prestazioni di servizi ed alle attività professionali l’idonea documentazione”, come già precisato in una risposta pubblicata dall’Agenzia delle Entrate sul proprio portale, può essere rappresentata anche dalla fattura proforma o avviso di parcella da allegare alla fattura differita, al cui interno sia contenuta la descrizione delle prestazioni fornite. Tale documento risulta idoneo a supportare il differimento dell’emissione/trasmissione a mezzo SdI della fattura al giorno 15 del mese successivo a quello dell’incasso del corrispettivo.

Risulta, quindi, essenziale l’indicazione, nella fattura elettronica emessa/trasmessa mediante SdI, degli elementi che consentono di identificare correttamente il momento in cui l’operazione può considerarsi effettuata:

-       Per la consegna di beni nel file XML sono presenti appositi campi per la valorizzazione dei dati relativi ai documenti di trasporto e nel campo “Data” del file si può indicare la data dell’ultima operazione o dell’ultimo giorno del mese;

-       Per le prestazioni di servizi e le attività professionali non esistono campi appositi, quindi si possono inserire i dati necessari nel campo “Causale” o nel campo “Altri dati gestionali”. In particolare devono essere precisati ed allegati:

  • numero e data del rapportino di intervento per i servizi o dell’avviso di parcella per le attività professionali;
  • la data dell’incasso;
  • il riferimento normativo della tipologia di fattura che è il seguente “Fattura differita emessa ai sensi dell’art.21 comma 4 lett.a) del D.P.R. 633/1972”

Esempio:

Avviso di parcella emesso il 21 maggio 2019 ed incassato il 9 agosto.

Nella fattura elettronica differita, integrata con tutti i dati sopra citati, la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati generali”) sarà 9 agosto e quella di emissione/trasmissione allo SdI sarà tra il 1 e il 15 settembre.

La data della fattura determina la “competenza IVA”, quindi agosto con versamento al 16 settembre.

Alcune interpretazioni sostengono che, se nella fattura differita si indica, invece della data dell’incasso (9 agosto), la data dell’ultimo giorno del mese di effettuazione dell’operazione (31 agosto) non si crea ostacolo alle attività di verifica dell’Amministrazione finanziaria, né si apporta alcun danno all’Erario, se, in ogni caso, l’IVA confluisce nella liquidazione periodica del mese di riferimento.

Con la fattura differita si supera così lo scoglio dei 12 giorni di tempo per l’emissione della fattura immediata, con la possibilità di differire, senza particolari problemi, anche le prestazioni di servizi risolvendo quindi anche il problema della chiusura per ferie di molte attività.

 

Con l’occasione comunichiamo che lo Studio rimarrà chiuso per il periodo estivo dal 8 agosto al 1 settembre compresi. Vi auguriamo buone vacanze.

A disposizione porgiamo cordiali saluti.

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