Emergenza Coronavirus - Altre misure di sostegno a carattere finanziario

30 marzo 2020

Circolare n. 14 del 30 marzo 2020

 

Oggetto:  Emergenza Coronavirus - Altre misure di sostegno a carattere finanziario

Come da precedenti nostre circolari, con il DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”), pubblicato sulla G.U. 17.3.2020 n. 70 ed entrato in vigore il giorno stesso, sono state disposte misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emer­genza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).

Di seguito vengono analizzate le ulteriori misure di sostegno a carattere finanziario contenute nel DL 18/2020, anche alla luce delle ulteriori circolari esplicative.

 

1 MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE E AI LAVORATORI AUTONOMI

Come già precedentemente indicato, con l’art. 56 del DL 18/2020 viene disposta una moratoria straordinaria sui mutui e finanziamenti volta ad aiutare le micro, piccole e medie imprese a superare la fase più critica della caduta produttiva connessa con l’epidemia da Coronavirus.

In proposito, nella circ. 24.3.2020, l’ABI ha chiarito che:

  • il riferimento agli “elementi accessori” riguarda tutti i contratti connessi al contratto di finanziamento, tra i quali, in particolare, garanzie e assicurazione (nonché i contratti in derivati);
  • anche le rate in scadenza il 30.9.2020 rientrano nel periodo di sospensione e non dovranno, quindi, essere pagate.

Come chiarito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, la moratoria trova applicazione anche ai lavoratori autonomi:

  • titolari di partita IVA;
  • iscritti agli Ordini o senza Albo;
  • aventi sede in Italia.

 Come precisato dal suddetto Ministero:

  • deve trattarsi di imprese/lavoratori autonomi in bonis, anche qualora abbiano già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti;
  • non possono accedere alla moratoria le imprese che abbiano rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.

Trattandosi di una “comunicazione” e non di una “istanza”, le banche saranno tenute ad accettare le comunicazioni di moratoria che rispettino i requisiti, ma non dovranno verificare la veridicità delle autocertificazioni. In ogni caso, una eventuale autocertificazione mendace sarà passibile di sanzione ai sensi del DPR 445/2000.

 

1.2 GARANZIA A FAVORE DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

L’art. 56 del DL 18/2020 introduce inoltre una garanzia a favore dei soggetti finanziatori (banche e intermediari finanziari) a copertura del rischio derivante dalle misure di moratoria sopra illustrate.

Viene infatti previsto che le operazioni oggetto delle misure a sostegno delle micro, piccole e medie imprese siano ammesse alla garanzia di una sezione speciale del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese.

 

2 POTENZIAMENTO DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE PMI

L’art. 49 del DL 18/2020 prevede il potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, anche per la rinegoziazione dei prestiti esistenti.

Le modifiche saranno operative dal 17.3.2020 al 17.12.2020 (9 mesi dalla data di entrata in vigore del DL 18/2020).

Tra le principali misure, si segnalano le seguenti:

  • la concessione della garanzia del Fondo alle imprese, precedentemente onerosa, diventa gratuita per tutte le operazioni finanziarie previste dal Fondo;
  • fino a un importo garantito di 1,5 milioni di euro per impresa, viene applicata la percentuale massima di copertura della garanzia consentita dalla normativa europea (pari all’80% del finanziamento per la garanzia “diretta” e al 90% dell’importo garantito da confidi o altri fondi di garanzia);
  • l’importo massimo garantito per impresa è stato innalzato da 2,5 a 5 milioni di euro;
  • la valutazione per l’accesso alla garanzia del Fondo viene effettuata esclusivamente sulla base delle informazioni economico-finanziarie riferite agli ultimi due bilanci chiusi e approvati o, per le imprese non soggette alla redazione del bilancio, alle due ultime dichiarazioni fiscali presentate. Ai fini dell’accesso al Fondo, non sono, dunque, valutate le informazioni di tipo andamentale della Centrale dei rischi;
  • i finanziamenti con durata fino a 18 mesi e importo fino a 3.000,00 euro concessi a persone fisiche che esercitano l’attività di impresa, arti o professioni, la cui attività è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19, sono ammessi alla garanzia del Fondo gratuitamente e senza alcuna valutazione del soggetto beneficiario;
  • diventano ammissibili alla garanzia del Fondo le operazioni di rinegoziazione di finanziamenti esistenti, a patto che il nuovo finanziamento preveda l’erogazione di un credito aggiuntivo all’impresa pari almeno al 10% dell’importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
  • viene aumentato l’importo massimo per operazioni di microcredito da 25.000,00 a 40.000,00 euro.

 

3 SUPPORTO ALLE IMPRESE CHE HANNO SOFFERTO UNA RIDUZIONE DEL FATTURATO MEDIANTE MECCANISMI DI GARANZIA

Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica, l’art. 57 del DL 18/2020 prevede una controgaranzia per le banche da parte di Cassa depositi e prestiti spa, che consente, in sostanza, alle banche di erogare più agevolmente finanziamenti.

In particolare, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato le esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti spa in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito che concedono finanziamenti, sotto qualsiasi forma, alle imprese che:

  • non hanno accesso al Fondo di garanzia PMI;
  • hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza;
  • operano in specifici settori individuati con apposito decreto ministeriale.

 

4 ACCESSO AL FONDO MUTUI PRIMA CASA PER I LAVORATORI AU­TO­NOMI E I PROFESSIONISTI 

Come già precedentemente indicato, l’art. 54 del DL 18/2020 ha disposto l’ammissione dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti ai benefici del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa (c.d. “Fondo Gasparrini”) per il periodo 17.3.2020 - 17.12.2020 (9 mesi dalla data di entrata in vigore del DL 18/2020).

Tale Fondo prevede la possibilità, per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà.

In linea generale, può presentare domanda il proprietario di un immobile adibito ad abitazione prin­cipale, titolare di un mutuo contratto per l’acquisto dello stesso immobile non superiore a 250.000,00 euro.

 

 4.1 REQUISITO DEL MINOR FATTURATO

 I lavoratori autonomi e i liberi professionisti, per accedere al Fondo, devono aver registrato:

  • in un trimestre successivo al 21.2.2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e la data del 21.2.2020;
  • un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza Coronavirus.

 Autocertificazione

Tale circostanza deve risultare da un’apposita autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

  

4.2 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA

La domanda di sospensione deve essere presentata alla banca presso la quale è in corso il paga­mento delle rate del mutuo, utilizzando la modulistica che sarà resa disponibile nell’apposita sezio­ne del sito Internet del Dipartimento del Tesoro (www.dt.tesoro.it) o della CONSAP (www.consap.it).

A tale domanda dovrà presumibilmente essere allegata la suddetta autocertificazione relativa alla riduzione di fatturato.

Non è invece più necessario allegare il modello ISEE.

Le disposizioni attuative della nuova disciplina saranno adottare con un apposito decreto ministeriale.

  

5 CONTRATTI DI SVILUPPO

L’art. 80 del DL 18/2020 autorizza la spesa di ulteriori 400 milioni di euro per l’anno 2020 per la concessione delle agevolazioni previste per i contratti di sviluppo di cui all’art. 43 del DL 112/2008.

 

6 MISURE PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE

L’art. 72 del DL 18/2020 istituisce il “Fondo per la promozione integrata”, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l’anno 2020, volto alla realizzazione delle seguenti iniziative:

  • realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l’internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall’emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, anche avvalendosi dell’ICE-Agenzia italiana per l’internazionalizzazione delle imprese e per l’attrazione degli investimenti;
  • potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all’estero, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia italiana per l’internazionalizzazione delle imprese e per l’attrazione degli investimenti;
  • cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche, mediante la stipula di apposite convenzioni;
  • concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al 50% dei finanziamenti concessi ai sensi dell’art. 2 co. 1 del DL 28.5.81 n. 251, secondo criteri e modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni di cui all’art. 1 co. 270 della L. 205/2017.

I cofinanziamenti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti de minimis.

 

7 INDENNITA’ DI 600,00 EURO AI COLLABORATORI SPORTIVI

Ai sensi dell’art. 96 del DL 18/2020, è riconosciuta un’indennità di 600,00 euro, non imponibile ai fini fiscali, ai titolari di rapporti di collaborazione, già in essere alla data del 23.2.2020, presso:

  • federazioni sportive nazionali;
  • enti di promozione sportiva;
  • società e associazioni sportive dilettantistiche.

 

Presentazione delle domande ed erogazione dell’indennità

L’indennità per i collaboratori sportivi è erogata:

  • previa presentazione di una specifica domanda alla società “Sport e Salute spa” (ex “CONI Servizi spa”);
  • entro il limite dei fondi stanziati (50 milioni di euro).

 Alla domanda deve essere allegata un’autocertificazione circa:

  • la preesistenza del rapporto di collaborazione rispetto alla data del 23.2.2020;
  • la mancata percezione di altro reddito da lavoro. 

Le domande sono gestite da “Sport e Salute spa” secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Le modalità di presentazione delle domande, i criteri di gestione del Fondo e le forme di monitoraggio e controllo della spesa dovranno essere definite con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

 

8 FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA

Ai sensi dell’art. 44 del DL 18/2020, presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è istituito il “Fondo per il reddito di ultima istanza”, le cui risorse (pari a 300 milioni di euro per l’anno 2020) sono destinate all’erogazione di un’indennità a lavoratori dipendenti e autonomi esclusi dall’in­den­nità di 600,00 euro, compresi i professionisti iscritti agli Ordini professionali.

 

Cessazione, riduzione o sospensione dell’attività o del rapporto di lavoro

L’indennità erogata tramite questo Fondo (il cui importo dovrà essere definito) è condizionata al fat­to che, a causa dell’emergenza sanitaria, l’attività o il rapporto di lavoro siano:

  • cessati;
  • ridotti;
  • oppure sospesi.

I criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità dovranno essere definiti con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali.

 

9 SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DEI CANONI PER IL SETTORE SPOR­TI­VO

L’art. 95 del DL 18/2020 contiene una disposizione volta ad agevolare le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, consentendo loro di sospendere il pagamento dei canoni di locazione o concessione per gli impianti sportivi pubblici.

  

9.1  AMBITO SOGGETTIVO

La norma riguarda, dal punto di vista soggettivo:

  • federazioni sportive nazionali,
  • enti di promozione sportiva,
  • società sportive professionistiche e dilettantistiche,
  • associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche,

aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

 

9.2 AMBITO OGGETTIVO

 Dal punto di vista oggettivo, la norma riguarda la sospensione:

  •  dei canoni di locazione o di concessione relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici  dello   Stato e degli enti territoriali;
  •  per il periodo dal 17.3.2020 (data di entrata in vigore del DL 18/2020) al 31.5.2020.

 La sospensione non riguarda quindi i canoni dovuti per la locazione di impianti privati.

  

9.3  PAGAMENTO DEI CANONI SOSPESI

I pagamenti dei canoni sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 30.6.2020;
  • oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.

 

10 CONTRATTI DI SOGGIORNO E BIGLIETTI PER MUSEI E SPETTACOLI

 L’art. 88 co. 1 del DL 18/2020 estende ai contratti di soggiorno, per i quali si sia verificata l’im­pos­sibilità sopravvenuta della prestazione a seguito delle misure urgenti adottate ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, la possibilità di ottenere il rimborso del corrispettivo già versato, richiamando a tal fine la disciplina prevista dall’art. 28 del DL 9/2020 relativamente ai titoli di viaggio e ai pacchetti turistici.

In tal caso, si procede al rimborso del corrispettivo versato ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.

 

10.1 RISOLUZIONE DEI CONTRATTI DI ACQUISTO DI BIGLIETTI PER SPETTACOLI E MUSEI

L’art. 88 co. 2 - 4 del DL 18/2020 dispone la risoluzione, per impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito delle misure di contenimento del virus COVID-19, dei contratti di acquisto di:

  • titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura;
  • biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura.

La conseguenza della sopravvenuta impossibilità della prestazione è il rimborso di quanto corrisposto. A tal fine:

  • i soggetti acquirenti devono presentare, entro il 16.4.2020 (30 giorni dalla data di entrata in vigore del DL 18/2020), apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto;
  • il venditore, entro 30 giorni dalla presentazione di tale istanza, deve provvedere all’emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione.

  

11 FONDO EMERGENZE SPETTACOLO, CINEMA E AUDIOVISIVO

Ai sensi dell’art. 89 del DL 18/2020, al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo sono istituiti due Fondi per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo, con una dotazione complessiva di 130 milioni di euro per l’anno 2020 (di cui 80 milioni di euro per la parte corrente e 50 milioni di euro per gli interventi in conto capitale).

 

Restando a disposizione, porgiamo cordiali saluti.

 

#iorestoacasa                                                                       

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