Contributo a fondo perduto - Credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili non abitativi - Regione Piemonte: bando emergenza Covid – 19. Contributi a fondo perduto finalizzati a sostenere le pmi e i lavoratori autonomi piemontesi

15 giugno 2020

Circolare n. 24 del 15 giugno 2020

 

 

Oggetto:  1) Contributo a fondo perduto

2) Credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili non abitativi

3) Regione Piemonte: bando emergenza Covid – 19. Contributi a fondo perduto finalizzati a sostenere le pmi e i lavoratori autonomi piemontesi nell’attivazione di operazioni finanziarie connesse ad esigenze di liquidità.

 

1-    CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 0230439 del 10 giugno 2020 e con la Circolare n. 15/E del 13/6, ha approvato il modello, con le relative istruzioni e specifiche tecniche,   per la richiesta del contributo a fondo perduto ex art. 25 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), destinato al ristoro dei soggetti che abbiano subito un calo del fatturato in dipendenza delle misure adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica.

La richiesta potrà essere effettuata a partire dal 15 giugno 2020 e fino al termine del 13 agosto 2020. Nel caso in cui il richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, invece, i canali di invio delle domande saranno attivi dal 25 giugno e resteranno aperti fino al 24 agosto.

L’invio del modello va effettuato mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate ovvero attraverso il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Nel solo caso in cui l’ammontare del contributo sia superiore a 150.000 euro, come indicato nel provvedimento (par. 3.2), il modello d’istanza deve essere firmato digitalmente dal soggetto richiedente ed essere inviato esclusivamente tramite PEC all’Agenzia delle Entrate.

Possono beneficiare del contributo i soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo (con esclusione dei professionisti ordinistici ed iscritti all’Inps) e di reddito agrario, titolari di partita IVA che, nel 2019, abbiano conseguito un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro e il cui ammontare di fatturato e dei corrispettivi nel mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019.

La condizione relativa al calo del fatturato e dei corrispettivi non è richiesta per i soggetti che abbiano iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché per coloro che, alla data del 31 gennaio 2020, avevano il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da altri eventi calamitosi (delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020).

Il provvedimento specifica che il contributo spetta ai soggetti che abbiano iniziato l’attività in data antecedente il 1° maggio 2020, escludendo di conseguenza coloro che abbiano aperto la partita IVA dopo il 30 aprile 2020; oltre ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, con riferimento ai soggetti esclusi dal contributo, la norma menziona:

i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza;

gli enti pubblici di cui all’art. 74 TUIR;

i soggetti di cui all’art. 162-bis TUIR (intermediari finanziari e società di partecipazione);

i contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 (professionisti senza cassa e Co.Co.Co) e 38 del D.L. 18/2020 (lavoratori dello spettacolo);

lavoratori dipendenti e professionisti iscritti agli enti di diritto privato (cd ordinistici).

 

Il contributo è ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, tenendo conto che devono essere conteggiate:

- tutte le fatture emesse che riguardano operazioni soggette ad IVA, non imponibili, in reverse charge, esenti o non soggette ad obbligo di fatturazione, con data di effettuazione il mese di aprile;

- le fatture differite emesse nel mese di maggio, il cui documento di consegna ha data aprile;

- le fatture emesse per la cessione di beni strumentali.

L’entità del contributo spetta nella misura del:

- 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020;

- 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila e fino a 1 milione di euro;

- 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro.

Il contributo è in ogni caso riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Tutti i soggetti che intendono richiedere il contributo tramite il nostro Studio dovranno inviarci un’apposita mail di conferma con i dati dell’IBAN su cui chiedere l’accredito, mentre coloro che elaborano la contabilità all’interno dell’azienda potranno inviarci o il modulo già compilato esclusivamente per l’invio telematico o i dati del fatturato del mese di aprile 2019 e di aprile 2020 secondo le suddette specifiche per la compilazione e l’invio del modello, oltre al codice IBAN.

 

2-    CREDITO D’IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI NON ABITATIVI

Con la circolare n.14 del 6/6/2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle modalità per usufruire del credito di imposta sulle locazioni degli immobili ad uso non abitativo.

I beneficiari sono i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi/compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019 e gli enti non commerciali, per l’attività commerciale o istituzionale, ai quali è riconosciuto un credito d’imposta del 60% parametrato ai canoni di locazioni degli immobili ad uso non abitativo, destinati all’attività industriale, commerciale, artigianale o professionale, a prescindere dalla categoria catastale, effettivamente pagati nell’anno 2020.

Nel caso di uso promiscuo dell’immobile il credito spetta nella misura del 50% del canone di locazione a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione.

Il contributo spetta a condizione che i locatari abbiano subito un calo di almeno il 50% del fatturato rispettivamente nei mesi di marzo, aprile, maggio 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019.

Il credito d’imposta è utilizzabile:

- nella dichiarazione dei redditi per il 2020

- in compensazione nel modello F24 (cod.tributo 6920) esclusivamente in via telematica dopo il  pagamento del canone

- può essere ceduto al locatore a titolo di pagamento del canone o ad altri soggetti quali le banche o   altri intermediari finanziari

- non è cumulabile con il credito del mese di marzo per i negozi/botteghe, ma se non è stato utilizzato in tale situazione si può optare adesso, sempre se i requisiti sono soddisfatti.

 

3-    REGIONE PIEMONTE: BANDO EMERGENZA COVID – 19. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO FINALIZZATI A SOSTENERE LE PMI E I LAVORATORI AUTONOMI PIEMONTESI NELL’ATTIVAZIONE DI OPERAZIONI FINANZIARIE CONNESSE AD ESIGENZE DI LIQUIDITÀ.

In allegato il Bando di cui sopra che “prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto che consentano ai soggetti beneficiari dei finanziamenti finalizzati ad esigenze di liquidità e che maggiormente sono stati colpiti dalle conseguenze dell’epidemia sanitaria COVID-19 di far fronte agli oneri connessi al credito …”..

Tali contributi sono finalizzati a supportare le micro, piccole, medie imprese e i lavoratori autonomi piemontesi (comprese anche le forme di autoimpiego di artigiani e commercianti senza dipendenti) nel sostenere i costi relativi ad ottenere finanziamenti bancari (o di altri intermediari finanziari) concessi a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19.

Il sostegno regionale si concretizza in contributi a fondo perduto, finalizzati ad abbattere i costi del finanziamento. L'importo relativo è commisurato a quello del prestito che l’impresa o lavoratore autonomo ha ottenuto tramite il canale creditizio.

 I finanziamenti, a fronte dei quali verrà erogato un importo fino a un massimo di 7.500 euro, devono connotarsi come nuovo credito connesso ad esigenze di liquidità, di importo fino a 150.000 euro e con durate di rimborso fino a 6 anni.

I prestiti da parte di banche, istituti e intermediari finanziari, devono essere stati stati erogati a partire dal 17 marzo 2020 in poi, dichiarando di aver subito un calo di fatturato nel bimestre marzo/aprile 2020 di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019 (questo elemento è automaticamente presunto per le imprese costituite nel 2019).

Le imprese interessate ad usufruire del bonus regionale devono quindi, in prima battuta, rivolgersi a banche, confidi o altri intermediari finanziari per richiedere il finanziamento alle condizioni vigenti (la pratica per ottenerlo è autonoma e non correlata a questa misura).

Si potrà quindi fare domanda per richiedere il bonus che rimborsa parte dei costi sostenuti a partire dal 10 giugno 2020.

Questa misura è concepita come complementare agli strumenti nazionali volti a facilitare l’erogazione di nuovo credito al sistema produttivo. Il contributo a fondo perduto può infatti essere cumulabile, ovviamente nel rispetto dei massimali sugli aiuti di Stato, con le iniziative di sostegno al credito di carattere nazionale e regionale (a meno che, in quest'ultimo caso, non fosse già previsto un contributo analogo). Si fa riferimento sostanzialmente ai provvedimenti dei recenti decreti legge del Governo, che riguardano strumenti quali il Fondo Centrale di Garanzia e SACE, così come le altre misure a livello regionale. 

Qualora vi troviate nelle condizioni di poter accedere al contributo e siate interessati alla predisposizione ed invio della domanda di richiesta all’ente competente da parte del nostro Studio, Vi chiediamo di mandarci apposita comunicazione via mail per la predisposizione del relativo mandato.

 

Restando a disposizione, porgiamo cordiali saluti.

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