1.Conservazione Sostitutiva delle Fatture Elettroniche - 2.Sospensione delle Cartelle di Pagamento - 3. Credito d’imposta su investimenti in beni strumentali nuovi

22 gennaio 2021

Circolare n. 3 del 22 gennaio 2021

Oggetto:

  1. Conservazione Sostitutiva delle Fatture Elettroniche
  2. Sospensione delle Cartelle di Pagamento
  3. Credito d’imposta su investimenti in beni strumentali nuovi

 

1.  CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DELLE FATTURE ELETTRONICHE

 Con l’avvento dal 1/1/2019 della fatturazione elettronica cambia anche il sistema di archiviazione delle stesse, in quanto essendo documenti elettronici, esse (emesse e ricevute) dovranno essere obbligatoriamente conservate digitalmente entro il prossimo 10 marzo 2021.

Con il termine conservazione digitale si intende conservare un documento digitale garantito nel tempo come autentico, integro, affidabile, leggibile e reperibile, mediante l’apposizione della firma digitale del Responsabile della conservazione.

L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che procederà gratuitamente alla conservazione digitale delle fatture (emesse e ricevute) per i clienti che ne abbiano fatto espressa richiesta al momento dell’attivazione del servizi, MA da una verifica degli archivi si è capito come, pur in tal caso adempiendo al minimo obbligo di legge, le fatture se conservate digitalmente esclusivamente presso l’Agenzia, non saranno più completamente “visualizzabili” decorso il termine di 3 anni : tutto ciò potrebbe creare problemi nel caso di necessità in tal senso sia del cliente che in caso di richieste dell’AE stessa (tenendo conto che i termini di accertamento sono sempre di 5 anni, oltretutto oggi allungati per l’emergenza Covid).

A fronte di dette perplessità e eventuali problematiche che potranno insorgere negli anni a venire, il nostro Studio, tramite lo stesso software che gestisce la tramitazione delle fatture elettroniche, può quindi offrire il servizio di conservazione sostitutiva delle stesse (emesse e ricevute) a decorrere dall’esercizio 2019 con le seguenti tariffe annue:

  • Fatture tramitate (emesse e ricevute) fino a 200                      €              25,00
  • Fatture tramitate (emesse e ricevute) da 201 e fino a 500        €              50,00
  • Fatture tramitate (emesse e ricevute) oltre 500                       €            100,00

Lo Studio procederà in autonomia ad effettuare tale conservazione sostitutiva tramite il portale Bluenext, salvo per i clienti che risponderanno alla presente indicando specificatamente di NON voler aderire a tale servizio utilizzando esclusivamente il servizio dell’AE entro il prossimo 25/01/2021.

Per i clienti quindi che utilizzeranno il servizio Bluenext si potranno così presentare tre diverse situazioni:

a)   Per i soggetti di cui lo studio tiene la contabilità ed il contribuente provvede all’emissione delle fatture sulla nostra piattaforma - BLUENEXT -   provvederà il nostro Studio alla conservazione digitale delle fatture emesse, ricevute e dei registri IVA e contabili;

b)   Per i soggetti di cui lo studio tiene la contabilità ma il contribuente provvede all’emissione delle fatture autonomamente con propri gestionali il contribuente potrà provvedere autonomamente con propri gestionali alla conservazione digitale delle fatture emesse e ricevute (adempimento obbligatorio) e volendo anche dei registri IVA e contabili OPPURE potrà delegare per iscritto il nostro Studio e saremo quindi noi a procedere alla conservazione digitale delle fatture emesse e ricevute e dei registri IVA e contabili;

c)   Per i soggetti di cui lo studio non tiene la contabilità, il contribuente dovrà provvedere autonomamente con propri gestionali, alla conservazione digitale delle fatture emesse e ricevute (adempimento obbligatorio) e volendo anche dei registri IVA e contabili.

 

2. SOSPENSIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO

Con il DL 15.1.2021 n. 3 (c.d. decreto “Riscossione”), entrato in vigore il 15.1.2021, sono state emanate alcune misure in materia di riscossione esattoriale, che riguardano principalmente la sospensione dei termini di pagamento delle cartelle esattoriali nonché la proroga dei termini di decadenza per la notifica degli atti impositivi.

Le modifiche introdotte non riguardano i termini processuali, pertanto il termine per il ricorso contro la cartella di pagamento o altro atto impositivo eventualmente notificato continua ad essere di 60 giorni dalla data di notifica dell’atto.

2.1 - VERSAMENTI DERIVANTI DA CARTELLE DI PAGAMENTO

Le somme intimate tramite cartella di pagamento devono essere versate nei 60 giorni successivi alla data di notifica della cartella stessa.

I termini di pagamento che scadono dall’8.3.2020 al 31.1.2021 devono avvenire, in unica soluzione, entro la fine del mese successivo cioè entro il 28.2.2021, oppure è possibile chiederne la dilazione.

Prima del DL 3/2021, il termine finale del periodo di sospensione era il 31.12.2020 e il pagamento sarebbe dovuto avvenire entro il 31.1.2021.

Durante il periodo di sospensione non vengono notificate le cartelle di pagamento.

 

Si possono quindi avere i seguenti casi:

2.1.1 Cartelle di pagamento notificate fino all’8 marzo 2020

In questo caso si possono avere tre ipotesi:

a)    il contribuente era ancora nei termini per il pagamento (per esempio, se la notifica è stata effettuata entro i 60 giorni antecedenti all’8 marzo 2020, cioè a partire dall’8 gennaio 2020);

b)    il termine di pagamento era scaduto (per esempio, se la cartella è pervenuta nel 2019, oppure entro il 7 gennaio 2020);

c)    il contribuente aveva presentato istanza di rateazione (per esempio, per i casi di rottamazione e saldo e stralcio).

 

a) Termini di pagamento non scaduti alla data dell’8 marzo 2020 

Le somme indicate nelle cartelle di pagamento i cui termini di versamento scadevano nel periodo dall'8 marzo al 31 gennaio 2021, devono essere pagate entro il 28 febbraio 2021.

In alternativa al pagamento in unica soluzione entro 28 febbraio 2021, il contribuente può anche chiedere la rateazione (art. 19 del D.P.R. n. 602/1973).

La relativa domanda può essere presentata anche oltre il 28 febbraio 2020, ma, per evitare l’attivazione di procedure di recupero da parte di ADER, la stessa consiglia di presentare la domanda entro tale termine.

b) Termini di pagamento già scaduti alla data dell’8 marzo 2020

Per le cartelle i cui termini di pagamento erano già scaduti prima dell’8 marzo 2020, per le quali il contribuente non ha presentato domanda di rateazione, in via di principio l’agente della riscossione potrebbe iniziare le azioni esecutive già dal mese di febbraio (perché il termine del 28 febbraio riguarda il pagamento di cartelle i cui termini scadevano tra l’8 marzo e il 31 gennaio 2021), essendo le azioni cautelari (es. fermo amministrativo o ipoteca) ed esecutiva (es. pignoramento) sospese, ma solo fino al 31 gennaio 2021.

A tal proposito, si osserva che il decreto Ristori, come modificato in sede di conversione in legge, prevede la possibilità, per i contribuenti che sono decaduti da precedenti piani di rateazione, di presentare una nuova richiesta di dilazione entro il 31 dicembre 2021, “senza necessità di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione” (art. 13-decies, comma 5, del D.L. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176/2020).

Si ritiene che tale possibilità possa essere riconosciuta anche ai contribuenti “morosi”, che non hanno pagato la cartella e non hanno presentato alcuna istanza di dilazione, in quanto sono nella stessa condizione di coloro che sono decaduti da un precedente piano di rateazione.

Tuttavia, in tali casi, è consigliabile presentare l’istanza di rateazione il prima possibile, per evitare l’attivazione di procedure di recupero da parte dell’Agente della riscossione.

 

c) Presentazione dell’istanza di rateazione

Se a fronte della notifica di una cartella di pagamento il contribuente ha presentato istanza di rateazione durante il periodo di sospensione, l’istanza è stata o sarà istruita da ADER.

Si osserva che una volta ricevuta la richiesta di rateazione ADER non può iscrivere ipoteca (a meno che la domanda non venga rigettata) e non può avviare nuove azioni esecutive sino all'eventuale rigetto della stessa. In caso di accoglimento, il pagamento della prima rata determina l'impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate.

Inoltre, per le richieste di rateizzazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà deve essere documentata, ai fini della relativa concessione, solo nel caso in cui il debito complessivo oggetto di rateizzazione sia di importo superiore a 100 mila euro, in deroga alla soglia di 60 mila prevista dalla normativa vigente (art. 19, comma 1, ultimo periodo, del D.P.R. n. 602/1973).

 

2.1.2 Piani di dilazione in corso alla data dell’8 marzo 2020 

Qualora il contribuente alla data dell’8 marzo aveva in essere un piano di dilazione, con rate scadenti nel periodo di sospensione, il pagamento delle rate ha beneficiato della sospensione fino al 31 gennaio 2021, ma le rate devono essere comunque versate entro il 28 febbraio 2021.

Tuttavia, il decreto Cura Italia, come modificato dal D.L. n. 125/2020, stabilisce (art. 68, comma 2-ter) che, relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione “in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate anche non consecutive”.

Ciò significa che qualora il contribuente, entro la predetta data del 28 febbraio 2021, non versi tutte le rate che sono state sospese dall’8 marzo 2020 al 31 gennaio 2021 potrà comunque continuare a beneficiare della rateazione, a meno che le rate non versate siano dieci o di più.

Le rate con scadenza successiva al 31 gennaio 2021 devono essere versate nel rispetto delle date riportate sui bollettini/moduli di pagamento allegati al provvedimento di accoglimento.

 

2.1.3 Intervenuta decadenza da piani di dilazione in corso

 I carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, anteriormente alla data dell’8 marzo 2020, è intervenuta la decadenza dal beneficio, possono essere nuovamente dilazionati, presentando la richiesta di rateazione entro il 31 dicembre 2021 e senza necessità di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione (art. 13-decies, comma 5, D.L. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176/2020).

La medesima disposizione prevede l’applicabilità, anche in questo caso, della maggiore tolleranza per la decadenza dal beneficio della rateazione, che interverrà solo “in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate anche non consecutive”.

Inoltre, come già detto, per tutte le richieste di rateizzazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà deve essere documentata solo per importi superiori a 100 mila euro.

 

Accertamenti esecutivi

La sospensione dei pagamenti prevista per le cartelle di pagamento riguarda anche gli avvisi di accertamento esecutivi, emessi in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP, nonché, dall’1.1.2020, gli accertamenti degli enti locali ad esempio in materia di IMU e TARI.

Bisogna però considerare che, per le pregresse sospensioni sempre derivanti dall’emergenza epidemiologica in atto, l’Agenzia delle Entrate ha sempre escluso che la sospensione possa riguardare anche tali avvisi di accertamento.

Relativamente agli accertamenti degli enti locali, è opportuno verificare presso la singola Amministrazione se essa ritiene o meno operante la proroga.

Avvisi di addebito inps

Gli avvisi di addebito INPS dovrebbero rientrare nella proroga, se i termini di pagamento scadono dall’8.3.2020 al 31.1.2021.

 

2.2 DILAZIONE DEI RUOLI

Nel momento in cui il contribuente riceve una cartella di pagamento può, anche dopo lo spirare dei 60 giorni entro cui è necessario effettuare il pagamento, chiedere la dilazione del debito in un massimo, a seconda delle circostanze, di 72 rate o di 120 rate mensili.

Se si tratta di accertamenti esecutivi o di avvisi di addebito INPS, la rateazione può essere chiesta solo quando il debito è stato affidato all’Agente della Riscossione, dunque quando il contribuente risulta ormai inadempiente.

Sono sospese tutte le rate in scadenza dall’8.3.2020 al 31.1.2021. I versamenti delle rate sospese devono avvenire in unica soluzione entro il 28.2.2021.

Nel periodo di sospensione le istanze di dilazione vengono comunque esaminate.

2.3 MISURE CAUTELARI E PIGNORAMENTI

Sino al 31.1.2021 l’Agente della Riscossione non procede al pignoramento di salari e stipendi.

In uguale maniera non vengono adottate misure cautelari, come ad esempio ipoteche e fermi delle auto, nemmeno se fosse già stato notificato il relativo preavviso.

Se il contribuente ha interesse a far sbloccare un fermo dell’auto già adottato, può, dopo aver pagato la prima rata del piano di dilazione, presentare apposita istanza ai fini della sospensione del fermo che verrà esaminata anche durante il periodo di sospensione.

Del pari, è possibile, durante il periodo di sospensione, pagare l’intero debito per ottenere la cancellazione del fermo.

Rimangono validi i pignoramenti e le altre misure che sono eventualmente state disposte dall’1.1.2021 al 15.1.2021.

2.4 BLOCCO DEI PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Per effetto dell’art. 48-bis del DPR 602/73, gli enti e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000,00 euro, devono verificare presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione se il creditore risulta moroso.

In caso affermativo, l’ente pubblico deve sospendere il pagamento sino a concorrenza della morosità e l’Agente della Riscossione deve notificare un atto di pignoramento presso terzi.

Tale procedura è sospesa sino al 31.1.2021.

Rimangono validi i pignoramenti già eseguiti a seguito della procedura di blocco eventualmente disposti dall’1.1.2021 al 15.1.2021.

2.5 TERMINI DI NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO

La cartella di pagamento, a seconda delle fattispecie, deve essere notificata entro termini di prescrizione o di decadenza.

Per citare l’ipotesi maggiormente significativa, la cartella di pagamento derivante da liquidazione automatica va notificata a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, quarto anno se si tratta invece di controllo formale.

Non viene modificata la disposizione secondo cui tutti i termini di notifica delle cartelle di pagamento scaduti nel corso del 2020 sono prorogati di due anni.

A titolo esemplificativo, le attività di liquidazione automatica (derivanti, ad esempio, da imposte dichiarate ma non versate), inerenti all’anno 2016 (dichiarazione presentata nel 2017), scadute il 31.12.2020, continuano a decadere al 31.12.2022.

Invece, per effetto delle modifiche apportate dal DL 15.1.2021 n. 3, gli avvisi bonari verranno emessi dall’1.2.2021 al 31.1.2022, e, in conseguenza di ciò:

  • in relazione alla dichiarazione presentata nel 2018 (anno d’imposta 2017), il termine per la notifica della cartella di pagamento derivante da liquidazione automatica scade non il 31.12.2021 ma il 31.1.2023;
  • in relazione alla dichiarazione presentata nel 2018 (anno d’imposta 2017) e nel 2017 (anno d’imposta 2016), il termine per la notifica della cartella di pagamento derivante da controllo formale scade, rispettivamente, il 31.1.2024 (e non il 31.12.2022) e il 31.1.2023 (e non il 31.12.2021).

2.6 TERMINI DI NOTIFICA DEGLI ATTI IMPOSITIVI

Gli avvisi di accertamento, nonché tutti gli atti impositivi (ad esempio atti di contestazione delle sanzioni, avvisi di liquidazione, avvisi di recupero dei crediti d’imposta), che scadono dall’8.3.2020 al 31.12.2020 vanno emessi (in sostanza sottoscritti dal funzionario competente) entro il 31.12.2020 ma notificati dall’1.2.2021 al 31.1.2022. Prima del DL 15.1.2021 n. 3, il termine ultimo per la notifica era il 31.12.2021.

In virtù di ciò, entro il 31.12.2020 devono, per esempio, essere stati emessi gli accertamenti per imposte sui redditi, IVA e IRAP relativi all’annualità 2015 modello UNICO 2016 (annualità 2014 modello UNICO 2015 qualora ci sia stata l’omessa dichiarazione). La notifica avverrà dall’1.2.2021 al 31.1.2022.

 

3. CREDITO D’IMPOSTA SU INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI

Come da nostre precedenti circolari ricordiamo che le fatture per l’acquisto di beni agevolabili, devono riportare, a cura del fornitore, la dicitura relativa alla legge di agevolazione.

Qualora tale dicitura non fosse stata inserita e ricorressero i requisiti richiesti, ricordiamo che nella nostra circolare n. 34/2020 abbiamo indicato le modalità per effettuare tale integrazione, che relativamente agli investimenti post 16/11/2020, rientranti nelle previsioni della Legge di bilancio 2021, potrà essere la seguente: “Bene agevolabili ai sensi della legge 178/2020”.

A differenza delle previsioni valevoli per il credito d’imposta per il 2020, si ricorda che i crediti della Legge 178/2020 spettano per investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 e per tutto l’anno 2021 e si possono compensare in quote annuali di un terzo dal medesimo anno di entrata in funzione o di interconnessione. Le imprese o i professionisti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni possono compensare i crediti del primo periodo su beni non-Industria 4.0 in un'unica soluzione.

I crediti della legge 160/2019 si possono invece utilizzare in cinque quote annuali (tre per beni immateriali 4.0) dall’anno successivo a quello in entrata in funzione (beni non-industria 4.0) o di interconnessione (Industria 4.0).

Con la Risoluzione 3/E sono stati approvati i codici tributo da utilizzare per compensare in F24 i crediti d’imposta generati da investimenti in base alla legge 160/2019 e alla legge 178/2020.

Per la legge 160/2019 si tratta di:

  • 6932 (Beni materiali non-industria 4.0);
  • 6933 (Beni materiali industria 4.0);
  • 6934 (Beni immateriali Industria 4.0).

Per la legge 178/2020 si tratta invece di:

  • 6935 (Beni materiali e immateriali non-industria 4.0);
  • 6936 (Beni materiali industria 4.0);
  • 6937 (Beni immateriali Industria 4.0).

Il Nostro studio provvederà ai relativi calcoli in sede di chiusura dei relativi bilanci ma restiamo a disposizione per ogni eventuale necessità.

 

A disposizione porgiamo cordiali saluti.

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