OPERATIVO IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

25 ottobre 2023

Circolare n. 22 del 25 ottobre 2023

 

OGGETTO:   OPERATIVO IL REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI

 

1 – ADEMPIMENTI E SCADENZE

È ufficialmente operativo il Registro dei titolari effettivi di imprese dotate di personalità giuridica (S.p.a, S.r.l., S.r.l.s. S.a.p.a.) e di persone giuridiche private (sezione autonoma), nonché di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust (sezione speciale). 

È stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre, il decreto del MIMIT 29 settembre 2023 che attesta l’operatività del sistema.

Ai sensi dell’art. 3 comma 6 ultimo periodo del DM 55/2022, le comunicazioni dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva sono effettuate entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento attestante l’operatività del sistema.


Il termine, quindi, scade lunedì 11 dicembre 2023.

La comunicazione dei dati del titolare effettivo (ovvero della persona fisica alla quale, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo) deve essere trasmessa da un soggetto abilitato all’invio telematico, che potrà essere l’obbligato stesso o un intermediario abilitato. Non è prevista la possibilità di delegare la firma dell’adempimento ad un professionista, quindi la pratica dovrà essere digitalmente firmata dall’Amministratore della società.

Si invita pertanto a verificare la validità della firma digitale.

L’omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo al Registro delle imprese è punita (ai sensi dell’art. 2630 c.c.) con la sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro (in capo a ciascun soggetto obbligato ex art. 5 della L. 689/1981). Se la comunicazione avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

Saranno da comunicare, con le medesime modalità ricordate, anche eventuali variazioni di dati e informazioni, entro trenta giorni dal compimento dell’atto che dà luogo alla variazione.

Inoltre, dati e informazioni comunicati saranno da confermare annualmente: entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall’ultima comunicazione di variazione o dall’ultima conferma. La conferma potrà essere presentata, per le società di capitali, contestualmente all’adempimento del deposito del bilancio, allegata alla relativa pratica.

 

2 - CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO NELLE SOCIETA’ DI CAPITALI

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, ai sensi dell’art. 20 co. 1 del DLgs. 231/2007, il titolare ef­fettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche alle quali è attribuibile la proprietà, diretta o indiretta, o il controllo. Nel caso in cui il soggetto sia una società di capitali:

  • costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
  • costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Alleghiamo una tabella riepilogativa sulle casistiche di applicazione del criterio della proprietà.

Scarica qua: Tabella relativa alle casistiche del criterio della proprietà.

Ai sensi del successivo comma 3 del medesimo articolo, qualora l’assetto proprietario non consen­ta di individuare in maniera univoca la persona o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

  • del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
  • del controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;
  • dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’in­fluenza dominante.

Alleghiamo una tabella riepilogativa sulle casistiche di applicazione del criterio del controllo.

Scarica qua: Tabella relativa alle casistiche del criterio del controllo

 In via residuale, secondo il comma 5, qualora l’applicazione dei suddetti criteri non consenta di in­dividuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società.

Alleghiamo una tabella riepilogativa sulle casistiche di applicazione del criterio residuale.

Scarica qua: Tabella relativa alle casistiche del criterio residuale.

 

2.1 - Applicazione Dei Criteri Con Modalità Scalare

Il titolare effettivo deve essere individuato in ogni caso e le modalità con cui si deve provvedere alla sua individuazione ri­sultano “scalari, e non alternative nel senso che si dovrà iniziare utilizzando i criteri di cui al comma 2, dell’art. 20 (proprietà o titolarità diretta o indiretta di partecipazioni superiori al 25% delle partecipazioni in capo ad una o più persone fisiche), per poi passare a quelli del comma 3 (controllo o influenza dominante dei voti in assemblea) e se non si riesce ad individuare il titolare effettivo con nessuna delle modalità dianzi evidenziate si dovrà procedere con le regole di cui al comma 5 (persone fisiche dotate dei poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzio­ne della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica)”.

Allo stesso modo, secondo Assonime, il titolare effettivo, nelle società di capitali, deve essere sem­­pre identificato in una persona fisica o anche in più persone fisiche seguendo i criteri previsti dall’art. 20 del DLgs. 231/2007, rispettando necessariamente l’ordine ge­­rarchico dei criteri previsto da tale norma. Pertanto, “si parte dalla verifica se vi sia una situazione di proprietà rilevante (diretta o indiretta) da parte di una o più persone fisiche; in caso di risposta positiva, la persona fisica o le persone fisiche individuate sono qualificate come titolare effettivo; nel caso in cui invece non si riscontra una situazione di proprietà, si passa a verificare se vi siano una persona fisica o più persone fisiche controllanti; qualora non si realizzi neppure tale condizione, il titolare effettivo si identifica nella persona fisica o nelle persone fisiche ai quali spettano poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società”.

La natura residuale dell’ultimo criterio (che identifica il titolare effettivo nel soggetto al quale spetta il potere di gestione quotidiana della società e che ne risponde) risulta chiara dall’obbligo previsto dall’art. 20 co. 6 del DLgs. 231/2007 di mantenere evidenza delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo applicando i criteri relativi al controllo o alla proprietà.

 

3 – PREDISPOSIZIONE DELLA PRATICA

 Per le società, spetta agli amministratori l’invio delle informazioni sulla titolarità effettiva. Per le Fondazioni provvede il fondatore se in vita, oppure coloro a cui è attribuita la rappresentanza/amministrazione. Nel caso del trust o affini, l’obbligo è adempiuto dal fiduciario.

Sulla base di quanto sopra e delle informazioni già in nostro possesso, desumibili dal Registro Imprese, lo Studio provvederà ad inviare a tutti i nostri clienti la relativa pratica in bozza pre-compilata, che dovrà essere verificata a cura degli Amministratori della società e reinviata allo Studio debitamente controfirmata digitalmente per l’invio telematico.

Per adempiere all’obbligo delle successive comunicazioni in merito alle variazioni dei dati, dovrà essere cura dei clienti l’invio allo Studio della documentazione necessaria al fine dell’adempimento entro 10 giorni dalla data stessa della variazione.

 Il costo della relativa pratica sarà di € 200,00 più IVA.

La pratica di comunicazione del titolare effettivo è esente da imposta di bollo, ma è soggetta al pagamento di euro 30 di diritti di segreteria a favore del Registro Imprese.

 

A disposizione porgiamo cordiali saluti.

Archivio news

 

News dello studio

nov5

05/11/2024

IMU 2024 – Scadenza saldo al 16 dicembre 2024 - Aliquote IMU agevolate

Circolare n. 23 del 5 novembre 2024   Oggetto:     IMU 2024 – Scadenza saldo al 16 dicembre 2024                   

ott11

11/10/2024

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE - NOVITÀ DEL DL 9.8.2024 N. 113 CONV. L .7.10.2024 N.143- ULTERIORI CHIARIMENTI

 Circolare n. 22 dell’11 ottobre 2024   Oggetto:   Concordato preventivo biennale - Novità del DL 9.8.2024 n. 113 conv. L .7.10.2024 n.143- Ulteriori chiarimenti   Facendo

set30

30/09/2024

“PATENTE A PUNTI” PER CHI LAVORA IN CANTIERI EDILI DAL 1° OTTOBRE 2024 – ART. 29, CO. 19, DL N. 19/2024; DM 132/2024; ART. 27, D. LGS N. 81/2008- INL CIRC. 4/2024

Circolare n. 21 del 30 settembre 2024   Oggetto:   “PATENTE A PUNTI” PER CHI LAVORA IN CANTIERI EDILI DAL 1° OTTOBRE 2024 – Art. 29, co. 19, DL n. 19/2024; DM 132/2024;