Nuovo modello per dichiarazione d’intento - Mod. DI

06 febbraio 2017

Circolare n. 6 del 6 febbraio 2017

Oggetto: Nuovo modello per dichiarazione d’intento (Mod. DI)

Come da nostra circolare n. 20 del 12.12.2016 ricordiamo che con il Provvedimento del 02.12.2016 il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha approvato un nuovo modello (Mod. DI) nel quale non è più prevista la possibilità di indicare il periodo di validità della dichiarazione d’intento.

Tale modello dovrà essere utilizzato obbligatoriamente per le operazioni di acquisto da effettuare a decorrere dall’01.03.2017. Pertanto, per gli acquisti effettuati a decorrere dall’01.03.2017, la dichiarazione d’intento potrà essere rilasciata soltanto per una operazione o più operazioni oppure nel limite dell’importo specificato al campo 1 (singola operazione) o 2 (più operazioni) del modello.

 

Validità del vecchio modello di dichiarazione

Qualora sia stata rilasciata una dichiarazione d’intento utilizzando il vecchio modello ed indicando il periodo di validità (ad esempio, 01.01.2017 - 31.12.2017), la stessa non avrà più alcuna efficacia in relazione alle operazioni di acquisto da effettuare a decorrere dall’01.03.2017.

Entro il 28.02.2017 sarà necessario presentare una nuova dichiarazione d’intento utilizzando il nuovo modello, al fine di poter acquistare beni e servizi beneficiando del regime di non imponibilità.

Come evidenziato in precedenza, non sarà più possibile indicare un periodo di validità temporale della dichiarazione d’intento ma potrà essere indicato solo l’importo massimo degli acquisti effettuabili presso il fornitore/prestatore di servizi destinatario della dichiarazione d’intento stessa.

Operatività per l’esportatore

Le dichiarazione d’intento inviate per le operazioni da effettuarsi dall’01.03.2017 dovranno ovviamente tenere conto delle utilizzazioni di plafond a fronte degli acquisti effettuati in regime di non imponibilità IVA nel periodo 01.01.2017 - 28.02.2017.

Ad esempio, se il plafond disponibile all’01.01.2017 è pari a 200.000€ ed al 28.02.2017 sono già stati effettuati acquisti in regime di non imponibilità IVA per 50.000€, la sommatoria degli importi indicati nelle dichiarazioni di intento inviate per le operazioni da effettuarsi a decorrere dall’01.03.2017 non potrà eccedere l’importo di 150.000€.

 

Operatività per il fornitore – prestatore dei servizi

 In virtù delle suddette modifiche si fa quindi presente come d’ora in avanti, sarà il fornitore/prestatore di servizi dell’esportatore abituale che dovrà effettuare il periodico monitoraggio dell’ammontare via via fatturato, al fine di non emettere fatture di valore eccedente l’importo massimo indicato nella dichiarazione di intento.

Ad esempio, se in data 28.02.2017 si riceve una dichiarazione di intento con indicazione di un importo massimo di 50.000€ ed al 05.03.2017 si emette una fattura di 48.000€ (senza IVA), la fattura emessa successivamente potrà recare al massimo 2.000€ non imponibili IVA e la restante parte dovrà essere assoggettata ad IVA (salvo che sia stata ricevuta una nuova dichiarazione di intento ad integrazione di quella precedentemente ricevuta).

In caso di errore si applicherà la sanzione da un minimo del 100% ad un massimo del 200% dell’importo dell’IVA evaso.

 A disposizione porgiamo cordiali saluti.

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