Novità in materia di Detrazione IVA, Credito d'imposta e Spesometro

07 febbraio 2018

Circolare n. 2 del 7 febbraio 2018

 Oggetto:  1-Detrazione IVA – Fattura d’acquisto: termini ridotti;

                 2-Credito d’imposta;

                 3- Spesometro.

1 – Detrazione iva – Fattura d’acquisto: termini ridotti

Facendo seguito alla nostra circolare n. 1 del 19 gennaio 2018 in materia di detrazione IVA, con la circolare n. 1 dell’Agenzia delle Entrate del 17/01/2018 è stato chiarito che l’esercizio della detrazione IVA, è subordinato non solamente al requisito sostanziale dell’esigibilità dell’imposta ma anche a quello, formale, del possesso della fattura d’acquisto.

Secondo quanto si legge nel documento di prassi, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato:
- nell’anno in cui il soggetto passivo, venuto in possesso del documento, lo annota in contabilità facendolo confluire nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre del periodo di competenza, o, al più tardi,
- entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il documento è stato ricevuto.
In altre parole, una fattura di acquisto ricevuta nell’anno 2018 e relativa ad un acquisto di beni consegnati nel 2017, potrà essere registrata nel 2018, confluendo nella liquidazione periodica del mese o trimestre in cui è avvenuta la registrazione o essere annotata in contabilità, al più tardi, entro il 30 aprile 2019 ( Termine di presentazione della Dichiarazione IVA relativa all’anno 2018).

In questo secondo caso (Registrazione nel 2019) l’annotazione dovrà essere effettuata in un’apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2018, in modo da evidenziare che l’imposta, non computata nelle liquidazioni periodiche IVA del 2019, concorre alla determinazione del saldo della dichiarazione annuale IVA relativa al 2018. È tuttavia ammessa la possibilità di adottare soluzioni gestionali e informatiche diverse dall’annotazione in un registro sezionale, a condizione che le stesse garantiscano i requisiti richiesti per la corretta tenuta della contabilità e il controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Grande importanza riveste dunque la verifica del momento di ricezione della fattura d’acquisto. I contribuenti dovranno fare molta attenzione alla “gestione” della data di ricezione dei documenti e soprattutto a come eventualmente provarla. Laddove il documento non sia stato ricevuto tramite posta elettronica certificata o mediante altri sistemi che possano attestarne la ricezione, questa potrà emergere dalla corretta tenuta della contabilità da parte del cessionario o committente, che deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali ricevute.

Sono stati forniti chiarimenti significativi anche su ulteriori aspetti sui quali gli operatori nutrivano dubbi. In tema di note di credito, la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa al più tardi entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione. Entro la stessa data può essere detratta la maggiore imposta a suo tempo versata.

 

2 – Credito d’imposta

 

Il Ddl. di bilancio 2018 prevede il riconoscimento di un credito d’imposta a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che sostengono spese di formazione4.0.
Il beneficio è riconosciuto in misura pari al 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui viene occupato in attività di formazione negli specifici ambiti necessari per acquisire e consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal piano nazionale “Industria 4.0”, quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine, integrazione digitale dei processi aziendali.  
Il credito d’imposta è, comunque, riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 300.000 euro per ciascun beneficiario.

In base al testo del Ddl., sono agevolabili le spese in attività di formazione 4.0 effettuate nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017; si tratta, quindi, delle spese sostenute nel 2018 per i soggetti “solari”.
Le attività di formazione devono essere pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

Sono escluse dall’agevolazione le attività di formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e a ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

In merito alle modalità di fruizione dell’agevolazione, il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione mediante modello F24, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti. Viene, inoltre, previsto che il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP.

Necessaria la certificazione da parte di un revisore

Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, i costi devono essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio.
Le imprese non soggette alla revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile da parte di tali imprese sono ammesse all’agevolazione entro il limite massimo di 5.000 euro.
Le imprese con bilancio certificato sono, invece, esenti da tali obblighi di certificazione.

Viene comunque previsto che con apposito decreto saranno stabilite le disposizioni attuative del credito d’imposta

 

3 – Spesometro.

E’ stato rinviato al 6 aprile il termine per trasmettere:

-          I dati dello spesometro del 2° semestre 2017;

-          I dati corretti del primo semestre senza sanzioni.

 

Meno dati e possibilità di comunicare il documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro

Sarà facoltativo compilare i dati anagrafici di dettaglio delle controparti e sarà possibile comunicare solo i dati del documento riepilogativo registrato, anziché i dati dei singoli documenti, per le fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro.

La Periodicità

A regime è prevista la trasmissione dei dati dello Spesometro entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento. Si potrà in alternativa all’invio trimestrale dei dati, scegliere di inviarli per ogni semestre.

 

A disposizione porgiamo cordiali saluti.

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