DL 24.4.17 n. 50 conv. L. 21.6.17 n. 96 Novità in materia di IVA

29 giugno 2017

Circolare n. 15 del 29 giugno 2017

 

Oggetto: DL 24.4.2017 n. 50 conv. L. 21.6.2017 n. 96  Novità in materia di IVA

 

Il DL 24.4.2017 n. 50 (c.d. “manovra correttiva”) entrato in vigore il 24/6 n.s. è stato convertito nella L. 21.6.2017 n. 96, preve­de nume­rose novità rispetto al testo originario; per alcune disposizioni sono tuttavia previste specifiche decorrenze.

 

Il DL 50/2017 è entrato in vigore il 24.4.2017, mentre la L. 96/2017 è entrata in vigore il 24.6.2017. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

 

Di seguito si riepilogano le novità in materia di IVA contenute nel DL 50/2017 convertito.

 

A)        Modifiche ai termini di detrazione dell’IVA e di registrazione delle fatture d’acquisto  

Viene ridotto notevolmente il termine per:

•        l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA;

•        la registrazione delle fatture d’acquisto e delle bollette doganali d’importazione.

Per effetto delle modifiche apportate, il diritto alla detrazione dell’IVA (art. 19 co. 1 del DPR 633/72):

•        sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile;

•        può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione IVA annuale relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della sua nascita.

 

Il nuovo termine per l’esercizio del diritto alla detrazione IVA, in pratica, è anticipato di due anni rispetto a quello precedentemente previsto (dichiarazione IVA annuale relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione).

A titolo esemplificativo, l’IVA assolta su un acquisto effettuato il 2.5.2017 potrà essere detratta, al più tardi, con la dichiarazione annuale relativa al medesimo anno d’imposta, ossia entro il 30.4.2018 (e non più entro il 30.4.2020).

Il termine previsto per la registrazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali (art. 25 co. 1 del DPR 633/72) è stato modificato per renderlo coerente con il nuovo termine per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA.

Per effetto delle modifiche, l’annotazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali sull’apposito registro deve avvenire:

•        anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta;

•        in ogni caso, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

 

A titolo esemplificativo, una fattura d’acquisto ricevuta il 2.5.2017 potrà essere registrata, al più tardi, entro il 30.4.2018.

Le novità sopra descritte sono entrate in vigore il 24.4.2017 e si applicano alle fatture e bollette doganali emesse a partire dall’1.1.2017.

Ne consegue che alle fatture ricevute e non registrate negli anni precedenti (2015 e 2016) sono ancora applicabili i termini più ampi, previsti anteriormente alle modifiche apportate dal DL 50/2017, per la registrazione e l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA assolta, ma che le fatture emesse dall’1/1/2017 dovranno essere ricevute e registrate al massimo entro il 31/03 dell’anno successivo per poterne permettere la registrazione e l’inserimento nella Dichiarazione Iva i cui termini di invio scadono il 30/04 di ogni anno.

 

B)            Estensione del meccanismo dello “split payment”

 

È esteso l’ambito di applicazione dello speciale meccanismo di riscossione dell’IVA denominato “split payment” (art. 17-ter del DPR 633/72).

 

Viene abrogato il co. 2 dell’art. 17-ter del DPR 633/72, in base al quale non era applicabile il meccanismo dello “split payment” ai compensi per le prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte (es. redditi di lavoro autonomo).

Ne consegue che, per effetto di tale abrogazione, anche tali prestazioni saranno interessate dallo “split payment” quando sussistono i requisiti di applicazione dello stesso.

 

Ricordiamo che il meccanismo dello “split payment” prevede che il cessionario o committente di un’operazione soggetta a IVA sia tenuto a versare direttamente all’Erario l’imposta gravante sull’acquisto di beni effettuato o sulla prestazione di servizi ricevuta.

Il cedente o prestatore emette fattura con addebito dell’IVA, senza ricevere la corresponsione dell’imposta in rivalsa da parte del cessionario o committente.

L’applicazione dello “split payment” è, in ogni caso, esclusa per:

•        le operazioni in reverse charge (art. 17-ter co. 1 del DPR 633/72);

•        le operazioni che non prevedono l’evidenza dell’IVA in fattura, come quelle relative al regime del margine per i beni usati, al regime delle agenzie di viaggio, al regime dell’editoria, ecc. (circ. Agenzia delle Entrate 13.4.2015 n. 15, § 2);

•        le operazioni non documentate da fattura (circ. Agenzia delle Entrate 9.2.2015 n. 1);

•        le operazioni per le quali il cessionario o committente non effettua alcun pagamento al fornitore, il quale ha già il corrispettivo nella propria disponibilità (circ. Agenzia delle Entrate 13.4.2015 n. 15, § 2).

Sono infatti ricompresi nell’ambito di applicazione dello “split payment”, in qualità di destinatari delle operazioni alle quali si applica il citato meccanismo:

•        le amministrazioni pubbliche, come definite dall’art. 1 co. 2 della L. 196/2009;

•        le società controllate, mediante controllo “di diritto” (art. 2359 co. 1 n. 1 c.c.) o “di fatto” (art. 2359 co. 1 n. 2 c.c.), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;

•        le società controllate, mediante controllo “di diritto” (art. 2359 co. 1 n. 1 c.c.), direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni o unioni di Comuni;

•        le società controllate direttamente o indirettamente ex art. 2359 co. 1 n. 1) c.c. dalle società di cui ai punti precedenti, ancorché queste ultime rien-trino fra le società quotate di cui al punto successivo ovvero nel novero delle amministrazioni pubbliche come sopra definite;

•        le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana, ferma restando la possibilità di individuare, con un apposito decreto ministeriale, un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.

Il meccanismo dello “split payment” non si applica agli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico.

Documento attestante la riconducibilità ai suddetti destinatari

È stato previsto che:

•        su richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o committenti sopra individuati devono rilasciare un documento che attesti la loro riconducibilità ai soggetti ai quali si applica il meccanismo dello “split payment”;

•        i cedenti e prestatori in possesso della suddetta attestazione sono tenuti ad applicare il meccanismo dello “split payment”.

 

Le novità sullo “split payment”, introdotte dal DL 50/2017, si applicano:

•        alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dall’1.7.2017;

•        sino al termine di scadenza della misura speciale di deroga che dovrà essere rilasciata dal Consiglio dell’Unione europea in applicazione dell’art. 395 della direttiva 2006/112/CE.

È prevista l’emanazione di un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze per stabilire le modalità di attuazione delle nuove disposizioni.

 

A disposizione porgiamo cordiali saluti.

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