Dichiarazione IVA 2018 per l’anno d’imposta 2017 - -Novità in materia di modelli INTRASTAT

19 febbraio 2018

Circolare n. 3 del 19 febbraio 2018

Oggetto: 1-Dichirazione IVA 2018 per l’anno d’imposta 2017;

               2-Novità in materia di modelli INTRASTAT;

 

1 – Dichiarazione IVA 2018 redditi 2017  

Si ricorda che da quest’anno il termine per la presentazione della Dichiarazione IVA per l’anno d’imposta 2017 slitta dal 28/02 al 30/4; pertanto il nostro Studio ha previsto la predisposizione e l’invio telematico delle suddette dichiarazioni entro tale data con conseguente utilizzo del credito a partire all’undicesimo giorno successivo al 30/04, salvo diverse istruzioni da parte dei clienti che intendono chiedere a rimborso o utilizzare in compensazione il credito emergente da tale dichiarazione prima del termine ultimo.

Con l’occasione ricordiamo che sono in scadenza al:

  • 28/02 Comunicazioni Liquidazioni IVA IV trimestre;
  • 06/04 Spesometro del 2° semestre2017.

 

2 – Novita’ in materia di intrastat

 Con il provvedimento del 25.9.2017n. 194409, l’Amministrazione finanziaria ha previsto, a partire dal 2018, ossia con riguardo agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal mese di gennaio 2018:

  • l’abolizione dei modelli INTRASTAT relativi agli acquisti di beni e servizi per i soggetti con periodicità trimestrale;
  • la presentazione, ai soli fini statistici, dei modelli INTRASTAT relativi agli acquisti di beni e servizi da parte dei soggetti con periodicità mensile;
  • l’innalzamento della soglia di ammontare di operazioni intracomunitarie effettuate in uno dei quattro trimestri precedenti, al raggiungimento della quale i soggetti risultano obbligati a pre­sentare i modelli con periodicità mensile.

La soglia è innalzata:

          -        da 50.000,00 a 200.000,00 euro, per gli acquisti intracomunitari di beni;

          -        da 50.000,00 a 100.000,00 euro, per gli acquisti di servizi;

  • l’innalzamento della soglia al di sotto della quale i soggetti passivi, con periodicità mensile, non sono tenuti a compilare i dati statistici per le cessioni intracomunitarie di beni (la com­pi­la­zione è opzionale nel caso in cui, in ciascuno dei quattro trimestri precedenti, l’ammontare di cessioni di beni intra-UE effettuate sia inferiore alla soglia di 100.000,00 euro);
  • la semplificazione delle modalità di compilazione del campo “Codice Servizio”, ove presente nei modelli.

 

In base al testo del Ddl., sono agevolabili le spese in attività di formazione 4.0 effettuate nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017; si tratta, quindi, delle spese sostenute nel 2018 per i soggetti “solari”.
Le attività di formazione devono essere pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

Sono escluse dall’agevolazione le attività di formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e a ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

In merito alle modalità di fruizione dell’agevolazione, il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione mediante modello F24, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti. Viene, inoltre, previsto che il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP.

 

Di seguito, si esamina la disciplina di presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabile dal 2018, con riferimento a ciascuna categoria di operazioni.

Acquisti intra-UE di beni (modelli INTRA-2 bis)

Dal 2018 è abolito l’obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT relativi agli acquisti intra­co­mu­nitari di beni per i soggetti che, nei quattro trimestri precedenti, hanno effettuato acquisti intra­co­munitari per un ammontare totale,in ciascun trimestre, inferiore a 200.000,00 euro.

I soggetti che, invece,in almeno uno dei quattro trimestri precedenti, hanno effettuato acquisti intra­comunitari di beni per un ammontare uguale o superiore a 200.000,00 euro sono tenuti a presentare gli elenchi riepilogativi con periodicità mensile, ma soltanto ai fini statistici.

In precedenza, la soglia di riferimento era fissata a 50.000,00 euro.

 

Prestazioni di servizi ricevute (modelli INTRA-2 quater)

Dal 2018 è abolito l’obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT relativi alle prestazioni di ser­vizi ricevute da soggetti passivi UE per coloro che, nei quattro trimestri precedenti, hanno acquistato servizi intra-UE per un ammontare totale, in ciascun trimestre, inferiore a 100.000,00 euro.

 

Cessioni intra-UE di beni (modelli INTRA-1 bis)

Dal 2018 resta invariato l’obbligo di presentare i modelli INTRASTAT relativi alle cessioni intra­co­mu­nitarie di beni effettuate nel periodo di riferimento. Pertanto, i modelli INTRA-1 bis dovranno continuare ad essere presentati:

  • con periodicità trimestrale, da parte dei soggetti passivi che, in ciascuno dei quattro trimestri precedenti, hanno realizzato cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale, in ciascun trimestre, non superiore a 50.000,00 euro (ferma restando la possibilità di optare per la presentazione mensile);
  • con periodicità mensile nei restanti casi.

 

Tuttavia, la compilazione dei dati statistici nei modelli INTRA-1 bis è facoltativa per i soggetti che presentano gli elenchi con periodicità mensile e che, nei quattro trimestri precedenti, hanno effettuato cessioni intracomunitarie, in ciascun trimestre, per un ammontare totale:

  • superiore a 50.000,00 euro,      
  • ma inferiore a 100.000,00 euro.

prestazioni di servizi rese (modelli INTRA-1 quater)

Dal 2018 resta invariato l’obbligo di presentare i modelli INTRASTAT relativi alle prestazioni di ser­vizi (generiche) rese verso soggetti UE.

 

Periodicità Di presentazione

Dal 2018 vengono modificate le soglie di riferimento (relative all’ammontare di operazioni intra­co­mu­nitarie effettuate nei trimestri precedenti) ai fini della determinazione della periodicità trimestrale o mensile di presentazione dei modelli:

  • per gli acquisti di beni, la soglia è stata innalzata da 50.000,00 a 200.000,00 euro su base trimestrale;
  • per le prestazioni di servizi ricevute, la soglia è stata innalzata da 50.000,00 a 100.000,00 euro su base trimestrale.

 

Inoltre, per le cessioni di beni, la soglia di riferimento ai fini dell’esonero dalla compilazione della parte statistica dei modelli è innalzata a 100.000,00 euro su base trimestrale.

Verifica del raggiungimento delle soglie

L’ammontare di operazioni intracomunitarie effettuate nei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento per la presentazione dei modelli deve essere verificato distintamente per ciascuna ca­te­goria di operazioni (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 18.3.2010 n. 14, § 2). Le soglie operano, in ogni caso, in maniera indipendente.

Diversamente da quanto previsto nell’ambito della disciplina precedente, il superamento della soglia per una singola categoria di operazioni non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie. Ad esempio:

  • ai fini della presentazione dei modelli INTRA-2 bis, occorre verificare il raggiungimento della soglia di 200.000,00 euro tenendo conto esclusivamente degli acquisti intracomunitari di beni effettuati;
  • per la presentazione dei modelli INTRA-2 quater, occorre verificare il raggiungimento della soglia di 100.000,00 euro tenendo conto esclusivamente delle prestazioni di servizi ricevute da soggetti IVA comunitari.

 

Pertanto, se nel corso di uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento un soggetto IVA ha realizzato acquisti intracomunitari di beni pari a 300.000,00 euro e, nel medesimo periodo, ha ricevuto servizi intracomunitari per 10.000,00 euro, è tenuto a presentare, con periodicità mensile, l’elenco riepilogativo dei soli acquisti intracomunitari di beni ai fini statistici e non è tenuto aprese­tare quello dei servizi intracomunitari ricevuti.

Superamento delle soglie

Fatte salve le semplificazioni disposte dal provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409, continuano ad applicarsi, ove compatibili, le previsioni del DM 22.2.2010 e della determinazione dell’Agenzia delle Dogane 22.2.2010 n. 22778.

Resta fermo, dunque, che, in caso di superamento della soglia di riferimento nel corso di un tri­mestre, il soggetto IVA è tenuto a presentare i modelli con periodicità mensile, a decorrere dallo stesso mesein cui la soglia è stata superata, anche per i mesi già trascorsi del medesimo trimestre, contestual­mente alla presentazione del primo elenco mensile (circ. Agenzia delle Entrate 21.6.2010 n. 36).

Ad esempio, in caso di superamento della soglia di riferimento per gli acquisti intracomunitari di beni (200.000,00 euro) nel mese di febbraio, il modello INTRA-2 bis relativo a gennaio e febbraio deve essere presentato entro il 25 marzo, contrassegnando nel frontespizio la casella “primo e secondo mese del trimestre”.

Tabella riepilogativa

Scarica qui la tabella riepilogativa alla disciplina di presentazione dei modelli INTRASTAT ap­pli­cabile a decorrere dal 2018.

 A disposizione porgiamo cordiali saluti.

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