Comunicazione delle Operazioni Rilevanti ai fini IVA ( "Spesometro")

20 marzo 2017

Circolare n. 10 del 20 marzo 2017

Oggetto: COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA (“SPESOMETRO”)                     

Considerato che la nuova versione dell’art. 21 del DL 78/20104, che prevede le Comunicazioni trimestrali dei dati delle fatture e la Comunicazione dei dati delle Liquidazioni, si applica a decorrere dall’anno d’imposta 2017, per le operazioni relative al 2016 deve ritenersi ancora sussistente l’obbligo comunicativo di cui alla previgente versione dell’art. 21 citato, secondo le modalità e i termini previsti dal provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908.

 

1 - AMBITO SOGGETTIVO

Sono obbligati alla comunicazione di cui all’art. 21 del DL 78/2010 (c.d. “spesometro”) tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini del tributo.

Soggetti esclusi

Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA:

  • i soggetti aderenti al regime fiscale agevolato per autonomi di cui all’art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014;
  • i soggetti che hanno aderito al regime dei c.d. “nuovi minimi” di cui all’art. 27 co. 1 - 2 del DL 98/2011.

2- OPERAZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE

Sono oggetto della comunicazione i corrispettivi relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi, rese e ricevute, rilevanti ai fini IVA:

  • a prescindere dall’importo unitario dell’operazione, se soggette all’obbligo di emissione della fattura;
  • di importo non inferiore a 3.600,00 euro al lordo dell’IVA, se non soggette all’obbligo di emissione della fattura.

Deroga per operazioni senza obbligo di emissione della fattura

Con riferimento alle operazioni senza obbligo di emissione della fattura, il provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908 (replicato, da ultimo, dal provv. 6.4.2016 n. 49798) ha stabilito che il limite di 3.600,00 euro, al lordo dell’IVA, non opera nel caso in cui sia stata emessa la fattura:

  • su base volontaria;
  • ovvero, a seguito di richiesta del cliente facoltativamente, cioè in luogo dello scontrino o della ricevuta fiscale, ex art. 22 co. 1 del DPR 633/72, ovvero per obbligo, da parte degli imprenditori che acquistano beni che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa, ex art. 22 co. 3 del DPR 633/72.

 

Casi particolari

Le istruzioni relative alla compilazione del modello di comunicazione polivalente hanno fornito chiarimenti su alcune casistiche particolari.

 

Fatture cointestate

Le operazioni documentate da fatture cointestate devono essere comunicate per ognuno dei soggetti cointestatari.

 

Fatture ricevute per operazioni effettuate dai “nuovi minimi”

Le fatture ricevute per operazioni effettuate dai c.d. “nuovi contribuenti minimi” devono essere comunicate, in quanto le stesse, pur non recando l’addebito dell’imposta, sono da considerare comunque rilevanti e, quindi, soggette a registrazione ai fini IVA.

 

Autotrasportatori

Per gli autotrasportatori, iscritti al relativo Albo, che possono annotare le fatture emesse entro il trimestre solare successivo a quello della loro emissione ex art. 74 co. 4 del DPR 633/72, l’obbligo di inserimento nella comunicazione decorre dal momento in cui le medesime sono registrate.

 

Schede carburante

Sono esclusi dalla comunicazione i dati degli acquisti di carburante pagati con carte di credito, di debito e prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 7 co. 6 del DPR 605/73. Nell’ipotesi in cui, invece, gli acquisti di carburante sono registrati mediante le c.d. “schede carburante”, il modello di comunicazione polivalente prevede la possibilità, per il soggetto obbligato alla comunicazione, di riportarne i dati con le stesse modalità del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300,00 euro ex art. 6 co. 1 e 6 del DPR 695/96. Pertanto, analogamente a quanto disposto per gli operatori che si avvalgono della semplificazione in esame, prevista per la registrazione delle fatture attive e passive di importo inferiore a 300,00 euro, al fine di comunicare i dati delle schede carburanti occorre barrare la casella “documento riepilogativo” nel quadro FA in caso di comunicazione “aggregata” o nel quadro FR in caso di comunicazione “analitica”.

 

Regime del margine

Le operazioni effettuate in applicazione del regime IVA dei beni usati di cui all’art. 36 del DL 41/95, non documentate da fattura, sono oggetto di comunicazione se di importo non inferiore a 3.600,00 euro.

 

3- OPERAZIONI ESCLUSE DALL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

 

Oltre alle operazioni irrilevanti ai fini IVA perché carenti di uno o più presupposti impositivi, sono escluse dall’obbligo di comunicazione ai fini del c.d. “spesometro”:

  • le importazioni
  • le esportazioni “dirette” di cui all’art. 8 co. 1 lett. a) e b) del DPR 633/72, comprese
  • le cessioni interne delle esportazioni in triangolazione
  • le operazioni intracomunitarie, in quanto oggetto di dichiarazione ai fini INTRASTAT

ossia:

  • cessioni e acquisti intracomunitari di beni;
  • prestazioni di servizi “generiche”, di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72, territorialmente rilevanti nel Paese UE del committente, purché ivi imponibili;
  • le operazioni oggetto di comunicazione obbligatoria all’Anagrafe tributaria, ai sensi dell’art. 7 del DPR 605/73 o di altre disposizioni (es. contratti di assicurazione, contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua e gas, contratti di mutuo, atti di compravendita di immobili);
  • le operazioni finanziarie esenti da IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72, inquanto già comunicate all’Archivio dei rapporti finanziari;
  • i passaggi interni di beni tra attività separate di cui all’art. 36 co. 5 del DPR 633/72;
  • i dati relativi alle spese mediche già trasmesse al Sistema “Tessera Sanitaria” (TS) da parte dei soggetti di cui agli artt. 1 e 2 del DM 1.9.2016 (ad esempio, parafarmacie, psicologi, infermieri, ottici, veterinari).

 

Pagamenti con carte di credito o debito

A norma dell’art. 7 co. 2 lett. o) del DL 70/2011 (conv. L. 106/2011), sono escluse

dall’obbligo di comunicazione le operazioni effettuate:

  • nei confronti di contribuenti non soggetti passivi IVA;
  • di importo pari o superiore a 3.600,00 euro;

4- MODELLO DI COMUNICAZIONE POLIVALENTE

La struttura del modello polivalente, e l’utilizzo dei diversi quadri, dipende dalla modalità di predisposizione della comunicazione, la quale può essere effettuata esponendo i dati:

  • in forma analitica;
  • ovvero, in forma aggregata. L’opzione per la modalità di invio delle informazioni (in forma analitica ovvero aggregata) è vincolante per l’intero contenuto del modello, anche in caso di invio sostitutivo.

 

5- COMUNICAZIONI ABOLITE

In virtù di quanto previsto dall’art. 4 co. 4 e dall’art. 7-quater co. 21 del DL 193/2016, inoltre, sono abolite alcune comunicazioni per le quali era utilizzato il modello polivalente, vale a dire:

  • la comunicazione delle operazioni effettuate, da parte dei soggetti passivi IVA, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Stati o territori definiti “black list”, ai sensi dell’art. 1 del DL 40/2010 (conv. L. 73/2010), a decorrere dall’anno d’imposta 2016;
  • la comunicazione degli acquisti di beni effettuati presso operatori economici di San Marino con pagamento dell’IVA mediante autofattura, ai sensi dell’art. 16 lett. c) del DM 24.12. 93, a partire dalle autofatture annotate dall’1.1.2017.

 

Per quanto concerne l’abolizione delle comunicazioni delle operazioni effettuate con controparti “black list”, si segnala che, pur essendo venuti meno gli obblighi di monitoraggio di cui all’art. 1 del DL 40/2010, esse rivestono la natura di ordinarie operazioni con l’estero e, in quanto tali, dovranno essere comunque riportate nel modello polivalente nei quadri dello “spesometro”. Ci si interroga, quindi, in merito alla possibilità di utilizzare gli ordinari quadri BL e SE, previsti nello “spesometro” per esporre le operazioni con l’estero. Saranno, naturalmente, escluse dalla comunicazione le operazioni (pur effettuate con controparti “black list”) per le quali sussiste un’esclusione dall’indicazione nello “spesometro”.

 

6-TERMINI PER L’INVIO DEL MODELLO POLIVALENTE

Secondo quanto previsto dall’art. 8 del provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2012 n. 94908, le comunicazioni relative allo “spesometro”, riferite all’annualità 2016, devono essere effettuate entro:

  • il 10.4.2017, da parte dei soggetti che effettuano le liquidazioni IVA su base mensile;
  • il 20.4.2017, da parte degli altri soggetti.

Al fine di stabilire il termine per l’invio della comunicazione, la periodicità delle liquidazioni IVA va verificata con riguardo alla situazione del contribuente nell’anno in cui avviene la trasmissione del modello.

 

7- REGIME SANZIONATORIO

Secondo quanto previsto dall’art. 21 co. 1 ultimo periodo del DL 78/2010, per l’omessa comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, ovvero per l’effettuazione con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di 250,00 euro a un massimo di 2.000,00 euro ai sensi dell’art. 11 del DLgs. 471/9743. È possibile avvalersi degli ordinari istituti previsti dall’ordinamento per la riduzione delle suddette sanzioni, dal ravvedimento operoso alla definizione agevolata. 

A disposizione porgiamo cordiali saluti.

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