Comunicazione dei dati delle fatture riferite al primo semestre 2017 – Proroga al 28 settembre 2017 e ulteriori chiarimenti

15 settembre 2017

Circolare n. 17 del 15 settembre 2017

Oggetto: Comunicazione dei dati delle fatture riferite al primo semestre 2017 – Proroga al 28 settembre 2017 e ulteriori chiarimenti 

Con il comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze 1.9.2017 n. 147, è stata an­nun­ciato il differimento al 28.9.2017 del termine per l’invio della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al primo semestre dell’anno.

La proroga riguarda (cfr. comunicato stampa Agenzia delle Entrate 7.9.2017 n. 172):

sia i soggetti tenuti a comunicare i dati delle fatture in via obbligatoria, ai sensi dell’art. 21 del DL 78/2010 (come sostituito dal DL 193/2016);

sia i soggetti che effettuano l’adempimento in via opzionale, avendo aderito al regime di trasmissione telematica dei dati delle fatture di cui all’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015.

 

1-soggetti obbligati alla Comunicazione dei dati delle fatture

Ai sensi dell’art. 21 del DL 78/2010, come sostituito dall’art. 4 del DL 193/2016, sono obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse, nonché delle fatture e delle bollette doganali ricevute e registrate nel periodo di riferimento, tutti i soggetti passivi IVA, ossia coloro che esercitano attività d’impresa, arte o professione ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR 633/72.

Sono compresi, fra questi:

  • gli enti non commerciali di cui all’art. 4 co. 4 del DPR 633/72, limitatamente alle fatture emesse e ricevute nell’ambito dell’attività commerciale da essi svolta;
  • i soggetti passivi non residenti identificati in Italia ai fini IVA, direttamente o mediante rappre­sentante fiscale;
  • i soggetti passivi non residenti che operano in Italia mediante una stabile organizzazione.

2 -soggetti esonerati dalla comunicazione dei dati delle fat­ture

2.1 Produttori agricoli

L’art. 21 co. 1 del DL 78/2010 prevede espressamente l’esonero dall’obbligo comunicativo per i produttori agricoli che rispettano, congiuntamente, i seguenti requisiti:

  • applicano il regime di esonero ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72;
  • svolgono la propria attività in terreni situati nelle zone montane di cui all’art. 9 del DPR 601/73, vale a dire in terreni:
  • situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare e in quelli rappresen­tati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine;
  • compresi nell’elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria cen­trale;
  • facenti parte di comprensori di bonifica montana.

 

Con la ris. 28.7.2017 n. 105, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, ai fini dell’individuazione dei soggetti esonerati è necessario fare riferimento al luogo in cui sono ubicati i terreni sui quali viene svolta l’attività agricola e non a quello in cui i soggetti possiedono il domicilio fiscale.

Inoltre, con tale risoluzione è stato chiarito che, ai fini dell’esonero, non è necessario che l’attività sia svolta su terreni situati interamente nelle suddette zone montane, essendo sufficiente che i terreni siano situati in zone montane in misura superiore al 50%.

 

Per esclusione, dunque, sono tenuti a trasmettere la comunicazione dei dati delle fatture:

  • i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72 che svolgono l’attività su terreni ubicati in zone diverse da quelle montane o soltanto in misura pari o inferiore al 50% in zone montane ex art. 9 del DPR 601/73 (in tal caso, i produttori agricoli comunicano i dati delle autofatture ricevute dai relativi cessionari);
  • i produttori agricoli che – anche in presenza dei requisiti per l’applicazione del regime di esonero ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72 – applicano il regime IVA speciale ex art. 34 co. 1 del medesimo decreto, ovvero optano per il regime IVA ordinario ai sensi del successivo co. 11 dell’art. 34.

2.2 soggetti che hanno aderito al regime opzionale ex DLgs. 127/2015

Ai sensi dell’art. 3 del DLgs. 127/2015, sono esonerati dall’obbligo di comunicazione di cui all’art. 21 del DL 78/2010 i soggetti che, avendo aderito al regime opzionale di trasmissione delle fatture di cui all’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, già garantiscono all’Agenzia delle Entrate la trasmissione dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute nel periodo di riferimento (cfr. comunicato stampa Agenzia delle Entrate 28.10.2016 n. 209).

I due adempimenti, infatti, sono sostanzialmente coincidenti, avendo ad oggetto la comunicazione dei medesimi dati.

Commercianti al minuto

Per i soggetti che svolgono attività di commercio al minuto di cui all’art. 22 del DPR 633/72, l’eso­nero è subordinato all’esercizio congiunto dell’opzione di cui sopra e di quella per la trasmissione dei corrispettivi di cui all’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015.

2.3 soggetti in regime “di vantaggio” o “forfetario”

Secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 7.2.2017 n. 1, sono esonerati dall’obbligo comunicativo:

  • i soggetti che applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile ex art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
  • i soggetti che applicano il regime forfetario per gli autonomi di cui all’art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014 (c.d. “contribuenti forfetari”).

2.4 associazioni sportive ed enti assimilati in regime forfetario ex L. 398/91

La circ. Agenzia delle Entrate 7.2.2017 n. 1 ha chiarito, fra l’altro, che le associazioni sportive dilettantistiche e gli altri enti ad esse assimilati (art. 9 del DPR 544/99), che hanno optato per l’applicazione del regime forfetario ex L. 398/91, sono esonerati dall’obbligo di comunicazione dei dati delle fatture ricevute nell’ambito delle attività rientranti nel regime speciale. Ciò in quanto gli stessi enti non sono tenuti alla registrazione delle fatture in oggetto.

Resta fermo, per tali soggetti, l’obbligo di comunicare i dati delle fatture emesse nell’ambito dell’attività commerciale, ancorché rientrante nel regime speciale di cui alla L. 398/91.

2.5 sistema di interscambio e pubbliche amministrazioni

Come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 7.2.2017 n. 1, la semplificazione prevista dall’art. 1 del DLgs. 127/2015, secondo cui non sussiste l’obbligo di trasmettere i dati delle fatture già veicolate mediante il Sistema di Interscambio (SdI), è valida anche ai fini della comunicazione delle fatture ex art. 21 del DL 78/2010, e non soltanto ai fini della trasmissione opzionale delle fatture ex art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015.

Ne consegue che le Pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 co. 2 della L. 196/2009, destinatarie della fattura elettronica in via obbligatoria mediante SdI, sono esonerate dall’invio dei dati delle fatture ricevute e registrate nel periodo di riferimento.

Per le medesime Pubbliche amministrazioni permane, in ogni caso, l’obbligo di trasmettere i dati delle fatture ricevute eventualmente in forma cartacea, nonché di tutte le fatture emesse, sempre che le stesse non siano state inviate mediante il Sistema di Interscambio.

2.6 dati da trasmettere al “sistema Tessera sanitaria”

Ai sensi dell’art. 4 del DM 1.9.2016, i soggetti di cui ai precedenti artt. 1 e 2 (es. parafarmacie, psicologi, infermieri, ottici, vete­rinari) non sono tenuti a comunicare i dati delle fatture relative alle spese mediche o veterinarie, già oggetto di comunicazione obbligatoria al “Sistema Tessera Sanitaria”:

  • ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata;
  • entro il 31 gennaio dell’anno successivo al periodo di riferimento (salvo proroghe).

 

Il medesimo esonero non risulta previsto, normativamente, per i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati al “Sistema Tessera Sanitaria” in forza dell’art. 3 co. 3 del DLgs. 175/2014 (es. medici, odon­toiatri, farmacie, strutture sanitarie accreditate con il SSN, strutture sanitarie autorizzate anche se non accreditate).

Tuttavia, con un avviso pubblicato in data 12.9.2017 sul proprio sito istituzionale, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che nell’ambito della comunicazione relativa al primo semestre 2017 (da trasmettere entro il 28.9.2017) possono non essere inseriti i dati delle fatture che sono oggetto di trasmissione al “Sistema Tessera Sanitaria” ai sensi dell’art. 3 co. 3 del DLgs. 175/2014. Laddove le comunicazioni dovessero ricomprendere i suddetti dati, in ogni caso, l’Agenzia eviterà la duplica­zione delle informazioni.

3- Ambito oggettivo

Ai sensi dell’art. 21 del DL 78/2010 devono essere comunicati:

  • i dati delle fatture emesse (annotate o da annotare sui registri di cui agli artt. 23 o 24 del DPR 633/72 nel periodo di riferimento);
  • i dati delle fatture ricevute e registrate nel periodo di riferimento ai sensi dell’art. 25 del DPR 633/72;
  • i dati delle bollette doganali registrate a norma dell’art. 25 del DPR 633/72 (con le sempli­ficazioni ammesse, per il 2017, dalla ris. Agenzia delle Entrate 5.7.2017 n. 87);
  • le note di variazione emesse e ricevute.

 

Sono comprese nella comunicazione:

  • le fatture emesse dai commercianti al minuto da annotare sul registro dei corrispettivi;
  • le fatture di importo inferiore a 300,00 euro, indipendentemente dalla circostanza che siano state annotate mediante documento riepilogativo (art. 6 co. 1 e 6 del DPR 695/96).

3.1 Esclusioni

L’obbligo comunicativo non riguarda:

  • i dati dei documenti diversi dalla fattura (es. scontrino fiscale, ricevuta fiscale, scheda carburante);
  • i dati delle fatture già veicolate mediante il Sistema di Interscambio; tuttavia, i soggetti passivi IVA possono comunicare tali dati unitamente a quelli delle altre fatture laddove ciò risulti più agevole in ragione delle procedure informatiche adottate per l’effettuazione della comunicazione.

3.2 fatture emesse

I dati delle fatture emesse devono essere comunicati con riferimento alla data di emissione (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 5.7.2017 n. 87).

Pertanto, nella comunicazione relativa al primo semestre 2017 devono essere inseriti i dati delle fatture la cui data di emissione è compresa tra l’1.1.2017 e il 30.6.2017.

Fatture degli autotrasportatori

Regole specifiche sono previste per gli autotrasportatori di cui all’art. 74 co. 4 del DPR 633/72 che si avvalgono della facoltà di differire la registrazione delle fatture emesse al trimestre successivo a quello di emissione. Tali soggetti sono tenuti a comunicare i dati delle fatture emesse facendo riferimento non alla data di emissione, bensì alla data di registrazione delle stesse.

I dati della comunicazione compilata secondo le suddette indicazioni saranno correttamente acqui­siti dall’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, per motivi meramente tecnici, al mittente verrà inviata una segnalazione automatica di incompatibilità tra la data di emissione delle fatture inviate e il periodo di riferimento della comunicazione (ris. Agenzia delle Entrate 5.7.2017 n. 87).

3.3 Fatture ricevute

Costituiscono oggetto di comunicazione i dati delle fatture ricevute e registrate sul registro degli acquisti di cui all’art. 25 del DPR 633/72. In tal caso, occorre fare riferimento non alla data di ricezione, bensì alla data di registrazione (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 5.7.2017 n. 87).

Fatture ricevute dai soggetti in regime “di vantaggio” o “forfetario”

Nella comunicazione devono essere incluse anche le fatture ricevute senza applicazione dell’IVA, emesse da soggetti che si avvalgono del regime di vantaggio ex art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 o del regime forfetario di cui alla L. 190/2014.

4 dati oggetto di comunicazione

I dati delle fatture devono essere inviati nell’ambito di un file predisposto in formato XML, sulla base delle specifiche tecniche approvate con il provv. Agenzia delle Entrate 27.3.2017 n. 58793 (e successivi aggiornamenti).

In particolare, nel file Dati-Fattura devono essere indicati:

  • i dati identificativi del cedente o prestatore;
  • i dati identificativi del cessionario o committente;
  • la tipologia del documento (fattura, nota di variazione in aumento o in diminuzione, fattura o nota semplificata);
  • la data e il numero progressivo attribuito al documento;
  • la base imponibile o l’ammontare non soggetto ad imposta;
  • l’imposta;
  • l’aliquota IVA applicata;
  • la natura dell’operazione (esclusa ex art. 15 del DPR 633/72; non soggetta; non imponibile; esente; reverse charge; regime del margine; ecc.);
  • la regola di esigibilità IVA applicata, distinguendo tra esigibilità immediata, differita e opera­zioni soggette a split payment.

Natura dell’operazione

La “natura dell’operazione” fa riferimento al motivo specifico per il quale l’IVA non è evidenziata in fattura.

Nella  tabella Allegato A  si riportano i codici istituiti per la classificazione delle operazioni.

Il campo in argomento deve essere compilato, generalmente, in alternativa ai campi “imposta” e “aliquota”.

Costituiscono eccezione le fatture d’acquisto in reverse charge, per le quali occorre compilare sia i campi “imposta” e “aliquota”, sia il campo “natura dell’operazione” con codice N6.

Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Nella tabella Allegato B si riepilogano alcune semplificazioni ammesse dall’Agenzia delle Entrate con riguardo alla compilazione del file Dati-Fattura (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 5.7.2017 n. 87 e le FAQ pubblicate all’interno della piattaforma “Fatture e Corrispettivi”).

 

5 trasmissione dei dati

I dati devono essere trasmessi all’interno di un file in formato “XML” (file Dati-Fattura), contenente le informazioni relative a una o più fatture.

Lo stesso file può essere inviato mediante uno dei canali telematici elencati nelle specifiche tecniche allegate al provv. Agenzia delle Entrate 27.3.2017 n. 58793 (per esempio, mediante il canale disponibile all’interno della piattaforma “Fatture e Corrispettivi”).

Risposte dell’Agenzia delle Entrate

In merito alle modalità di trasmissione del file Dati-Fattura, sono state pubblicate all’interno della piattaforma “Fatture e Corrispettivi” le risposte ai quesiti più frequenti degli operatori.

Nella  tabella Allegato C si riepilogano i chiarimenti più rilevanti.

Ai chiarimenti forniti con le FAQ pubblicate dall’Agenzia delle Entrate si aggiungono quelli contenuti nel documento “Elenco Controlli XML Dati”. Da tale documento si evince che il Sistema ricevente effettua controlli, fra l’altro:

  • sulla denominazione del file inviato, verificando che il nome sia conforme alle regole di nomenclatura previste e che non sia stato già inviato un file con lo stesso nome;
  • sul contenuto del file, segnalando, per esempio, eventuali incoerenze fra la compilazione del campo “Natura” e la compilazione del campo “Aliquota” o del campo “Esigibilità” (costituisce errore la compilazione del campo “Natura” con valore “N6 - Reverse charge”, a fronte della compilazione del campo “Esigibilità” con valore “split payment”);
  • sulla validità dei codici fiscali e delle partite IVA indicate, relative al cedente/prestatore, al cessionario/committente o al rappresentante fiscale, verificando che le stesse siano presenti nella banca dati dell’Anagrafe Tributaria; nessuna verifica viene effettuata, invece, sugli identificativi fiscali assegnati da autorità estere.

In caso di esito negativo dei controlli descritti, il file viene rifiutato.

Non è previsto, invece, lo scarto del file, ma soltanto l’invio di una segnalazione:

  • nel caso in cui una partita IVA risulti cessata in Anagrafe Tributaria;
  • nel caso in cui la data di una fattura non sia compatibile con il periodo di riferimento della comunicazione.

6- Termini di comunicazione

Per l’anno 2017, la comunicazione deve essere predisposta con riferimento ai dati delle fatture relative a ciascun semestre. La trasmissione deve essere effettuata:

  • entro il 28.9.2017, per i dati relativi al primo semestre 2017 (proroga annunciata con il comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze 1.9.2017 n. 147, in attesa dell’emanazione dell’apposito DPCM);
  • entro il 28.2.2018, per i dati relativi al secondo semestre 2017.

 

A partire dal 2018, invece, la comunicazione deve essere predisposta con riferimento a ciascun trimestre e inviata entro:

  • il 31 maggio (primo trimestre);
  • il 16 settembre (secondo trimestre);
  • il 30 novembre (terzo trimestre);
  • il 28 febbraio dell’anno successivo (quarto trimestre).

 

Nella Tabelaa Allegato D si riepilogano i termini di invio per gli anni 2017 e 2018.

7 - sanzioni

In caso di omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture ai sensi dell’art. 21 del DL 78/2010, si applica la sanzione amministrativa di cui all’art. 11 co. 2-bis del DLgs. 471/97, pari a:

  • 2,00 euro per ciascuna fattura, fino a un massimo di 1.000,00 euro per ciascun trimestre;
  • 1,00 euro per ciascuna fattura, fino a un massimo di 500,00 euro per ciascun trimestre, se il soggetto passivo IVA, entro 15 giorni dalla scadenza prevista, trasmette correttamente la comunicazione precedentemente omessa o errata.

 

Le sanzioni applicate alle singole fatture devono sommarsi singolarmente, non applicandosi l’isti­tuto del cumulo giuridico ex art. 12 del DLgs. 472/97.

È invece possibile avvalersi del ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97, per regolarizzare la violazione.

7.1 Trasmissione opzionale dei dati delle fatture

Si evidenzia che le sanzioni applicabili in caso di omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture nell’ambito del regime opzionale di cui all’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015 si differenziano dalle sanzioni previste nell’ambito del regime obbligatorio di cui all’art. 21 del DL 78/2010.

In relazione al regime opzionale, infatti, non si applica la sanzione di cui all’art. 11 co. 2-bis del DLgs. 471/97, bensì la sanzione di cui all’art. 11 co. 1 del medesimo decreto, prevista per le violazioni delle comunicazioni tributarie, da 250,00 a 2.000,00 euro, cui si aggiunge il venir meno degli effetti premiali previsti dagli artt. 3 e 4 co. 1 del DLgs. 127/2015 (accesso ai rimborsi IVA in via agevolata, riduzione dei termini di accertamento, ecc.). Tuttavia, ferma restando l’applicazione delle sanzioni, gli effetti premiali non vengono meno laddove il soggetto passivo IVA provveda alla regolarizzazione dell’invio entro i 15 giorni successivi al termine (cfr. art. 5 del DLgs. 127/2015 e provv. Agenzia delle Entrate 28.10.2016 n. 182070, § 4.2).

7.2 Ravvedimento operoso

Ai fini della regolarizzazione dell’omessa o errata comunicazione dei dati delle fatture di cui all’art. 21 del DL 78/2010, il ravvedimento si applica:

  • sulla sanzione ridotta (1,00 euro per ciascuna fattura fino a un massimo di 500,00 euro per trimestre), qualora la correzione della comunicazione avvenga entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza;
  • sulla sanzione piena (2,00 euro per ciascuna fattura fino a un massimo di 1.000,00 euro per trimestre), qualora la correzione della comunicazione avvenga oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza.

 

Con la ris. Agenzia delle Entrate 28.7.2017 n. 104 è stato chiarito che:

  • il termine finale per il ravvedimento ai sensi dell’art. 13 co. 1 lett. b) del DLgs. 472/97 (con applicazione della sanzione a 1/8 del minimo) va computato con riferimento al termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale (e non con riferimento al termine di pre­sentazione della comunicazione periodica in argomento), termine che dal 2018 è stabilito al 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento della dichiarazione;
  • nonostante le violazioni relative alla comunicazione delle fatture non siano riferibili in senso stretto ai tributi, è possibile avvalersi della riduzione delle sanzioni rispettivamente a 1/7, 1/6 e 1/5 del minimo;
  • il ravvedimento può avvenire senza limiti temporali, sino alla notifica dell’atto impositivo e a prescindere dall’inizio di controlli fiscali.

 

Pertanto, ipotizzando l’omessa trasmissione di 12 fatture relative al primo semestre 2017, le sanzioni sono applicate con le riduzioni riepilogate nella tabella Allegato E.

 Scarica qui:

Allegato A, Allegato B, AllegatoC, Allegato D, AllegatoE.

 A disposizione porgiamo cordiali saluti.

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