CERTIFICAZIONE UNICA

09 febbraio 2017

CERTIFICAZIONE UNICA 2017

 

La Certificazione Unica 2017 si compone di:

  • un modello “ordinario”, da trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 7.3.2017;
  • un modello “sintetico”, da consegnare al contribuente entro il 28.2.2016.

 

La Certificazione Unica 2016 relativa ai redditi di lavoro autonomo, alle provvigioni e ai redditi diversi reca, in entrambe le versioni del nuovo modello (“ordinario” e “sintetico”), i riquadri relativi:

  • ai dati previdenziali;
  • alle somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi;
  • alle somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi.

In aggiunta, il modello “ordinario” prevede anche i riquadri relativi all’indicazione:

  • delle somme corrisposte in caso di fallimento e liquidazione coatta amministrativa;
  • dei redditi erogati da altri soggetti;
  • dei casi particolari e delle operazioni straordinarie.

 

Come per l’anno scorso occorrerà indicare, fra gli altri, i dati relativi ai compensi corrisposti a professionisti, le provvigioni ad agenti di commercio ecc., e le relative ritenute fiscali operate.

 

Al fine di poter provvedere tempestivamente all’invio telematico all’Agenzia delle Entrate entro la suddetta scadenza del 7.3.2017 occorrerà:

 

  1. per i clienti di cui lo Studio tiene direttamente la contabilità inviare, entro e non oltre il 13/02/2017, tutti i documenti di cassa e banca (estratti conto e prime note) al fine di poter verificare l’effettivo pagamento, oppure se in contabilità semplificata, la puntuale indicazione sulle parcelle dell’effettivo pagamento avvenuto entro il 31/12/2016 ;
  2. per i clienti “esterni” di cui lo Studio non tiene direttamente la contabilità inviare, entro e non oltre il 13/02/2017 la copia integrale della Certificazione Unica 2017 cartacea (liberamente scaricabile dal sito dell’Agenzia elle Entrate) per ogni percipiente in modo da poterla copiare sul modulo telematico e provvedere così all’invio telematico;
  3. per i clienti “esterni” di cui lo Studio non tiene direttamente la contabilità che abbiano caricato sul loro programma tutti i dati e che siano in grado di generare l’apposito file, inviare entro e non oltre il 15/02/2017 detto file affinché lo Studio provveda al solo invio telematico all’Agenzia, senza alcuna possibilità di controllo dello stesso in quanto generato con software differenti dal nostro;
  4. per i clienti “esterni” di cui lo Studio non tiene direttamente la contabilità che effettueranno l’adempimento in totale autonomia si richiede l’invio di apposita mail di conferma

 

 

Qualora non vengano rispettati i suddetti termini lo Studio non potrà assicurare il puntale assolvimento dei descritti adempimenti.

 

 

A disposizione porgiamo cordiali saluti.

 

                                                                                                          Studio Deusebio

                                                                                               Dottori Commercialisti Associati

Archivio news

 

News dello studio

nov5

05/11/2024

IMU 2024 – Scadenza saldo al 16 dicembre 2024 - Aliquote IMU agevolate

Circolare n. 23 del 5 novembre 2024   Oggetto:     IMU 2024 – Scadenza saldo al 16 dicembre 2024                   

ott11

11/10/2024

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE - NOVITÀ DEL DL 9.8.2024 N. 113 CONV. L .7.10.2024 N.143- ULTERIORI CHIARIMENTI

 Circolare n. 22 dell’11 ottobre 2024   Oggetto:   Concordato preventivo biennale - Novità del DL 9.8.2024 n. 113 conv. L .7.10.2024 n.143- Ulteriori chiarimenti   Facendo

set30

30/09/2024

“PATENTE A PUNTI” PER CHI LAVORA IN CANTIERI EDILI DAL 1° OTTOBRE 2024 – ART. 29, CO. 19, DL N. 19/2024; DM 132/2024; ART. 27, D. LGS N. 81/2008- INL CIRC. 4/2024

Circolare n. 21 del 30 settembre 2024   Oggetto:   “PATENTE A PUNTI” PER CHI LAVORA IN CANTIERI EDILI DAL 1° OTTOBRE 2024 – Art. 29, co. 19, DL n. 19/2024; DM 132/2024;